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Consultazione 2022/78: ENERGIA: misure di gestione nel settore elettrico · 7 pagine
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Ordinanza sul disinserimento di reti elettriche per garantire l’approvvigionamento di elettricità
del…. PROGETTO 23.11.2022
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 31 capoversi 1 e 2, 34, 57 capoverso 1 e l’articolo 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese,
ordina:
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1La presente ordinanza disciplina il disinserimento di parti della rete elettrica per garantire l’approvvigionamento del Paese con energia elettrica.
2Si applica alla rete elettrica della zona di regolazione svizzera.
Art. 2 Disinserimenti
1Il settore Energia dell’Approvvigionamento economico del Paese può ordinare, conformemente ai piani di disinserimento dell’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), disinserimenti di parti della rete elettrica (settori di comprensori).
2Nel settore del comprensorio in questione, i gestori delle reti di distribuzione effettuano, in alternanza, il disinserimento per una durata di quattro ore, dopodiché procedono al reinserimento per […4 o 8 …] ore. Ripetono la procedura a intervalli regolari. Se possibile dal punto di vista tecnico, effettuano i disinserimenti sulla rete a media tensione.
3Coordinano tra loro le procedure di disinserimento e reinserimento.
Art. 3 Procedura
1Il settore Energia prescrive, mediante decisione, ai gestori delle reti di distribuzione il momento in cui effettuare i disinserimenti dei loro settori di comprensori.
2L’AES istruisce i gestori delle reti di distribuzione in modo che siano in grado di effettuare i disinserimenti sulla base dei piani di disinserimento.
RS ..........
1RS 531
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