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Consultazione 2022/78: ENERGIA: misure di gestione nel settore elettrico · 11 pagine

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Ordinanza sul contingentamento immediato dell’energia elettrica

del …. PROGETTO 23.11.2022

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 31 capoversi 1 e 2 e 57 capoversi 1 e 4 nonché l’articolo 60 della legge federale del 17 giugno 20162 sull’approvvigionamento economico del Paese;

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1La presente ordinanza disciplina il contingentamento immediato del consumo di energia elettrica da parte dei grandi consumatori per garantire l’approvvigionamento di energia elettrica del Paese.

2Il contingentamento immediato di energia elettrica per le imprese [... (imprese concessionarie del trasporto pubblico)] è disciplinato dall’ordinanza [...].

Art. 2 Grandi consumatori

Per «grandi consumatori» si intendono i consumatori finali di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del 23 marzo 20073 sull’approvvigionamento elettrico, i quali nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti l’ultima lettura del contatore:

a. presentano un consumo annuo di almeno 100 MWh e hanno diritto d’accesso alla rete secondo l’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 14 marzo 20084 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl); oppure

b. presentano un consumo annuo inferiore a 100 MWh, ma in passato hanno esercitato il diritto d’accesso alla rete secondo l’articolo 11, capoverso 2 OAEl.

RS ...

2RS 531

3 RS 734.7

4 RS 734.71

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