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Consultazione 2022/78: ENERGIA: misure di gestione nel settore elettrico · 14 pagine
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Ordinanza concernente limitazioni e divieti di utilizzo di energia elettrica
del…. PROGETTO 23.11.2022
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 31 capoversi 1 e 2, 34, 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese;
ordina:
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1La presente ordinanza disciplina le limitazioni e i divieti di utilizzo di energia elettrica al fine di garantire l’approvvigionamento elettrico del Paese in energia elettrica.
2Si applica a tutti i consumatori finali allacciati alla rete elettrica secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge del 23 marzo 20072 sull’approvvigionamento elettrico.
Art. 2 Limitazioni di utilizzo
1L’utilizzo di energia elettrica è limitato per gli impieghi elencati nell’allegato 1.
2Se la situazione dell’approvvigionamento lo richiede, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può modificare l’allegato 1.
3Se possibile dal punto di vista tecnico, i gestori delle reti di distribuzione bloccano l’utilizzo di elettricità come segue:
a. …
b. …
c. …
4L’articolo 6 capoverso 1 della legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico non è applicabile se risulta in contrasto con i provvedimenti adottati dal gestore della rete di distribuzione per rispettare le limitazioni e i divieti di utilizzo di
RS ..........
1RS 531
2 RS 734.7
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