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Consultazione 2022/78: ENERGIA: misure di gestione nel settore elettrico · 7 pagine
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Autore: AES
D’intesa con i gestori delle reti di distribuzione e se possibile dal punto di vista tecnico, i Cantoni possono definire ulteriori eccezioni necessarie per garantire l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali.
Vigilano affinché queste eccezioni non provochino una distorsione della concorrenza.
Un settore di un comprensorio può inoltre essere escluso dai disinserimenti se al suo interno la produzione di energia elettrica è superiore ai consumi. Questo perché la produzione di energia serve alla stabilità della rete e contribuisce a far fronte alla crisi.
I consumatori finali che non rientrano tra le eccezioni di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e che per ragioni tecniche non possono però essere scollegati dalla rete, devono ridurre i loro consumi di elettricità del 33 per cento (nel caso di una durata di alimentazione di 8 ore secondo l’art. 2 cpv. 3) e del 50 per cento (nel caso di una durata di alimentazione di 4 ore). Questo vale in particolare anche per i consumatori finali collegati alla rete al livello 3.
Articolo 6
Se le capacità di fornitura dei gestori delle reti di distribuzione risultano limitate a seguito di disinserimenti effettuati sulla base della presente ordinanza, i gestori devono poter essere esentati dal loro obbligo di fornitura ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 della legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7). Secondo l’articolo 34 LAP, per la durata di validità delle misure d’intervento economico, il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le disposizioni di altri atti normativi. In questo contesto è necessario avvalersi di questa possibilità. Le disposizioni vanno indicate nell’allegato 1 della LAP. La modifica dell’allegato è oggetto di un’ordinanza a parte, come è avvenuto già in altri casi (p. es. RS 531.63 e RS 531.64), in linea con le direttive di tecnica legislativa della Confederazione.