Progetto
Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 3 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
2. i costi effettivi, tuttavia al massimo l’importo che, in caso di mancata partecipazione al raggruppamento, dovrebbe essere versato per acquistare il prodotto elettrico standard esterno.
1bis-3abrogati
Titolo dopo l’art. 18
Capitolo 5: Bandi di gara per misure di efficienza, garanzie per la geotermia e indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici
Titolo dopo l’art. 22
Sezione 2: Garanzie per la geotermia
Art. 23 Requisiti per il diritto e domanda
1Possono essere prestate garanzie per la geotermia se un progetto soddisfa i requisiti di cui all’allegato 2.
2La domanda di garanzia per la geotermia viene presentata all’UFE. Essa deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 2 numero 3.1 e contenere la prova che le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie al progetto sono state integralmente presentate alle autorità competenti e il finanziamento del progetto è garantito.
Art. 24 cpv. 3 e 4
3La procedura si basa sull’allegato 2 numero 3.
4Se sono soddisfatti i requisiti per la prestazione di una garanzia per la geotermia, la Confederazione conclude con il richiedente un contratto di diritto amministrativo. In esso si stabiliscono in particolare le condizioni per la restituzione secondo l’articolo 27.
Art. 27 Restituzione
1Per la restituzione delle garanzie per la geotermia si applicano per analogia gli articoli 28–30 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi (LSu).
2Qualora il progetto sia utilizzato per altri scopi e permetta di conseguire un utile, l’UFE può disporre la restituzione parziale o totale delle garanzie per la geotermia prestate.