Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine

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Modifica della legge sulle banche

quidità non deve essere messa a disposizione più a lungo di quanto sia necessario per mantenere le funzioni cruciali di rilevanza sistemica nel corso di una risoluzione ordinata, ma per il tempo che serve alla banca per accedere nuovamente a fonti di liquidità private.

L’opportunità di ricorrere a un PLB è correlata al rischio di incentivi inappropriati. Tale strumento può indurre una banca a contare sull’approvvigionamento di liquidità attraverso il PLB in caso di risoluzione, tralasciando di conseguenza misure di potenziamento della liquidità di carattere preventivo. Il rischio di «moral hazard» va ridotto32, ad esempio con misure di sussidiarietà rappresentate da prescrizioni in materia di liquidità sufficientemente rigide.33 Il fabbisogno di liquidità della banca deve essere coperto in prima istanza da fonti di liquidità private, perciò è opportuno introdurre incentivi finanziari che inducano ad abbandonare rapidamente il PLB. Si deve inoltre evitare che gli enti pubblici subiscano perdite a seguito del PLB. Pertanto devono essere previsti meccanismi ex ante o ex post per la compensazione di eventuali perdite34. L’autorità di risoluzione istituisce nella propria Giurisdizione un piano di liquidità per le G-SIB, che sia parte integrante del piano di risoluzione. Questo include la stima del fabbisogno di liquidità in caso di risoluzione e l’identificazione delle possibili fonti di liquidità. In questo contesto la disponibilità di un PLB rappresenta, insieme al finanziamento mediante il mercato privato e l’ulteriore accesso ad agevolazioni delle banche centrali, un elemento cruciale per garantire una liquidità sufficiente.35

In Svizzera la BNS deve poter mettere a disposizione di una SIB, nell’ambito di una procedura di risanamento, liquidità a carattere temporaneo, sotto forma di mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto concessa dalla Confederazione, con lo scopo di rafforzare la fiducia degli operatori del mercato nei confronti della SIB. In questo modo lo strumento in Svizzera trova un’applicazione più ampia di quanto previsto dai «guiding principles» del FSB36, che si concentrano sul mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica. Come spiegato al numero 5, un fallimento delle parti senza rilevanza sistemica del gruppo finanziario, nel caso di SIB attive a livello internazionale, può ricadere segnatamente sulla clientela estera di servizi di gestione patrimoniale. In una situazione del genere la piazza finanziaria svizzera subirebbe una marcata perdita di fiducia, che si ripercuoterebbe sensibilmente sull’economia nazionale e metterebbe a rischio il ruolo della Svizzera come piazza finanziaria internazionale. Inoltre, le autorità estere imporrebbero agli enti giuridici domiciliati nel loro Paese requisiti regolamentari più rigidi o il blocco della liquidità disponibile (cosiddetto «ring fencing»). Un’ulteriore caratteristica del presente concetto è il privilegio nel fallimento introdotto a favore della BNS per il credito derivante da mutui, che ha lo scopo di ridurre possibili rischi di dissesto per la Confederazione. Ulteriori opzioni per l’indennizzo della Confederazione sono state scartate per le ragioni menzionate nel numero 1.2. Il rischio di incentivi inappropriati nei confronti delle banche è contrastato dalla necessità di pagare interessi, premi per la messa a disposizione e premi di rischio come pure da altre condizioni.

I numeri seguenti, dedicati al diritto comparato, presentano una panoramica delle diverse tipologie di PLB nelle Giurisdizioni in cui sono presenti G-SIB.

2.2 Regno Unito

Nel Regno Unito tutte le banche che rispondono ai requisiti necessari per poterne usufruire hanno accesso alle agevolazioni previste dal regime monetario della Banca d’Inghilterra («Bank of England’s Sterling Monetary Framework»).37 Oltre alle agevolazioni esistenti in virtù

32 N. 3 Guiding Principles

33 N. 1 Guiding Principles

34 N. 4 Guiding Principles

35 N. 5 Guiding Principles

36 Cfr. n. 2.

37 Queste sono chiaramente definite, comunicate in modo trasparente e paragonabili alle agevolazioni esistenti della BNS. Bank of England, Bank of England Market Operations Guide, 7.4.2022, disponibile all’indirizzo https://www.bankofengland.co.uk/markets/bank-of-england-market-operations-guide.