Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine

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Modifica della legge sulle banche

prevede pertanto la possibilità di approvvigionamento di liquidità mediante un fondo di risoluzione («Orderly Liquidation Fund», OLF).

L’OLF è un fondo speciale integrato nel Tesoro statunitense al quale può attingere la FDIC per farsi prestare la liquidità necessaria alla risoluzione.44 Tecnicamente la FDIC o concede una garanzia nei confronti di un fornitore di liquidità privato (con la promessa di una garanzia «coperta» dalla possibilità di accedere all’OLF), oppure emette obbligazioni (coperte dai valori patrimoniali della banca «ponte» da essa istituita) che vengono acquistate dal Tesoro statunitense. L’entità dei fondi che si possono ottenere dall’OLF è limitata. Nei primi 30 giorni dalla designazione della FDIC nel ruolo di OLA, non è possibile ottenere un sostegno alla liquidità superiore al 10 per cento del valore degli attivi consolidati dell’istituto finanziario interessato («Covered Financial Company», CFC). Trascorso il termine di 30 giorni, è possibile emettere obbligazioni equivalenti al 90 per cento del «fair value» degli attivi consolidati, a condizione che la FDIC e il ministro delle finanze abbiano concordato un piano di rimborso su un periodo massimo di 60 mesi.45 Ai fondi ottenuti dall’OLF va applicato un tasso d’interesse superiore al tasso d’interesse di mercato. L’OLF non è un fondo ex ante, pertanto non è prefinanziato. La FDIC può beneficiare dei fondi dell’OLF soltanto osservando condizioni molto rigide. I fondi ottenuti dall’OLF devono essere integralmente rimborsati con i ricavi derivanti dalla vendita degli attivi della banca ponte. Qualora ciò non sia possibile, si può ricorrere a determinate imprese finanziarie per il rimborso dei fondi ottenuti attraverso l’OLF su un periodo di cinque anni.46

OLA e OLF sono stati al centro di continue critiche, poiché possono comportare un «moral hazard» e, in ultima analisi, il rischio di causare perdite per i contribuenti. L’amministrazione Trump ha incaricato il Tesoro statunitense di effettuare un’analisi completa della procedura di cui al titolo II.47 Il 21 febbraio 2018 il Tesoro ha pubblicato il proprio rapporto sulla OLA48, giungendo alla conclusione che fosse necessario continuare a mantenere la OLA come «backstop» oltre alla procedura di fallimento come procedura di risoluzione straordinaria per i grandi gruppi finanziari complessi e attivi a livello internazionale, in particolare nei casi in cui non è possibile ottenere il finanziamento necessario dal settore privato. La OLA, infatti, sarebbe in grado di prevenire l’applicazione di misure di «ring fencing» da parte di enti regolatori stranieri. I requisiti di accesso all’OLF devono essere ulteriormente limitati attraverso una serie di disposizioni e i crediti diretti dell’OLF devono essere possibili solo sulla base garantita. La qualità delle garanzie dovrebbe rispecchiare quelle per accedere alla finestra di sconto della FED.49 Oltretutto, i crediti derivanti dall’OLF sono prioritari nella gerarchia dei creditori rispetto a quelli di creditori privati.

2.4 Unione bancaria europea

Nella zona euro, la funzione di «lender of last resort» è esercitata congiuntamente dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle banche centrali nazionali.50 I crediti ELA sono erogati dalla banca centrale del Paese in cui ha sede la banca. La banca centrale nazionale in questione si fa carico anche di tutti gli eventuali costi e rischi derivanti. In caso di necessità, le banche centrali nazionali possono richiedere allo Stato una garanzia per la concessione di ELA. L’ero-

44 Le Foreign Banking Organizations (FBO) non hanno accesso all’OLF.

45 FDIC (2013), 78 FR 76617

46 Bank holding companies con attivi pari ad almeno 50 mia. di dollari o altre imprese finanziarie importanti.

47 Presidential Memorandum for the Secretary of the Treasury, Orderly Liquidation Authority, 21.4.2017, disponibile all’indirizzo www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-201700266/pdf/DCPD-201700266.pdf.

48 US Department of the Treasury, Orderly Liquidation Authority and Bankruptcy Reform, 21.2.2018, disponibile all’indirizzo https://home.treasury.gov/sites/default/files/2018-02/OLA_REPORT.pdf.

49 US Department of the Treasury (2018), pag. 44-45

50 BCE, Cos’è un prestatore di ultima istanza?, 26.8.2019, disponibile all’indirizzo www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/what-is-a-lender-of-last-resort.it.html.