Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine

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Modifica della legge sulle banche

tretutto un metodo generalmente riconosciuto per stabilire i contributi ex ante delle singole SIB, poiché è difficile stimare il rischio effettivo causato da una SIB, che può variare molto da una all’altra SIB18.

- Garanzia dei depositi: come ulteriore possibile misura di indennizzo della Confederazione si è ipotizzato di basarsi sul sistema esistente di garanzia dei depositi. Tale approccio è stato però scartato. L’utilizzo della garanzia dei depositi nell’ambito del PLB sarebbe soggetto a forti limitazioni poiché renderebbe necessario aumentare notevolmente gli obblighi contributivi delle banche. Nel frattempo, il Parlamento ha trasmesso il postulato 23.3443, che chiede di verificare gli adeguamenti della garanzia dei depositi e le relative conseguenze; questa verifica deve essere effettuata nel quadro dell’elaborazione del rapporto del Consiglio federale sulla valutazione delle banche di rilevanza sistemica (cfr. n. 1).

- Copertura ex post delle perdite da parte delle restanti SIB: se viene aperta una procedura di fallimento nei confronti della SIB interessata, il progetto, per ridurre il rischio a carico della Confederazione, prevede in particolare l’introduzione di un privilegio nel fallimento per i crediti della BNS derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto (compresi gli interessi e i premi maturati). Al termine della procedura di fallimento, eventuali perdite che rimangono a carico della Confederazione potrebbero essere compensate da una partecipazione ai costi da parte delle restanti SIB19. Tale misura è stata scartata da un lato perché non esiste una base costituzionale per attuarla sotto forma di tassa, almeno nei casi in cui questa fosse di natura fiscale, dall’altro perché non sarebbe la banca che ha provocato le perdite (responsabilità collettiva) a coprire i costi e la problematica legata agli incentivi inappropriati («moral hazard»20) resterebbe irrisolta.

A fronte delle difficoltà di attuazione qui descritte, queste tre alternative di indennizzo della Confederazione sono state rifiutate. L’opzione scelta, in particolare grazie al privilegio nel fallimento (cfr. n. 3.1) e al prerequisito della solvibilità dell’istituto, offre una sostanziale riduzione dei rischi per la Confederazione, persino in uno scenario estremo. La problematica degli incentivi inappropriati per le banche è inoltre contrastata dalla necessità di pagare premi per la messa a disposizione di una garanzia in caso di dissesto (premi per la messa a disposizione), premi di rischio e interessi come pure da altre condizioni.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 202021 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 202022 sul programma di legislatura 2019–2023.

Si ritiene tuttavia opportuno modificare la LBCR e trasporre l’ordinanza del 16 marzo 2023 nel diritto ordinario, dato che il progetto rafforzerebbe la stabilità delle SIB e di conseguenza

18 Relazione 2020 della Corte dei conti europea su eventuali passività potenziali del SRB (www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=60060): al giugno 2021 erano in corso 44 procedimenti dinanzi agli organi giudiziari dell’UE, in particolare in merito al calcolo e alla riscossione di contributi ex ante. La somma di denaro esigibile al 31.12.2020 era di circa 5,6 mia. di euro, ossia oltre il 10 % dei contributi totali riscossi fino a luglio 2021, pari a 52 mia. di euro.

19 La misura di compensazione ex post è molto diffusa nel contesto internazionale. All’estero però, contrariamente a quanto proposto in Svizzera, l’eventuale compensazione è in genere suddivisa tra un numero più elevato di banche.

20 Sussiste quando i soggetti economici si comportano in maniera irresponsabile a causa di incentivi economici inappropriati. Ciò fa insorgere un nuovo rischio o aumenta un rischio preesistente.

21 FF 2020 1565

22 FF 2020 7365