Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
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Modifica della legge sulle banche
livello di legge non può avere un effetto preventivo su un’eventuale perdita di fiducia né contribuire a rassicurare i vari gruppi interessati (mercati, clienti, autorità estere). Siccome in tal caso sarebbe possibile riconquistare la fiducia del mercato semmai soltanto dopo l’avvento di una crisi, per lo Stato l’efficacia dello strumento sarebbe inferiore mentre il rischio finanziario superiore rispetto all’opzione scelta. Inoltre, la rinuncia a un’esplicata introduzione di un PLB non soddisferebbe le esigenze poste dagli standard del FSB e incrementerebbe il rischio che le autorità estere, per mancanza di fiducia, impongano requisiti più rigidi alle filiali estere di SIB svizzere attive a livello internazionale («ring fencing»).
L’opzione scelta, in linea con la prassi internazionale, si basa su un approccio credibile secondo cui in caso di crisi, a patto che siano soddisfatte le condizioni necessarie, è garantito l’approvvigionamento di liquidità di una SIB per il risanamento o il fallimento con mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica. In conformità con principi di importanti Giurisdizioni estere, la BNS, una volta esauriti i mutui a sostegno della liquidità straordinari e supplementari (con una validità sino a fine 2027), eroga un mutuo a sostegno alla liquidità coperto da una garanzia della Confederazione in caso di dissesto. L’esplicito fondamento in una legge crea inoltre i presupposti necessari per produrre un effetto preventivo di ripristino della fiducia sui mercati. In questo modo gli operatori del mercato esistenti o futuri devono essere disposti a mantenere le relazioni commerciali con la SIB o ad avviarne di nuove. La SIB è così in grado di assicurare le fonti di finanziamento private anche in caso di crisi, senza rendere possibilmente necessario un sostegno statale alla liquidità. Qualora sia comunque necessario un sostegno statale, l’opzione scelta prevede a priori la predisposizione di processi volti a garantire una concessione rapida del sostegno alla liquidità e, in caso di fallimento della SIB interessata, prevede una limitazione del potenziale di perdita per i crediti della BNS, attraverso il privilegio nel fallimento.
In linea di principio, sarebbe stato pensabile combinare l’introduzione di un PLB con un ulte-
riore innalzamento delle esigenze in materia di liquidità per le SIB. Quest’alternativa è
stata tuttavia scartata poiché con la revisione dell’ordinanza del 30 novembre 201217 sulla liquidità (OLiq), entrata in vigore il 1° luglio 2022, le esigenze quantitative per le SIB sono state riviste e rese più rigorose. In base a tale revisione, entro la fine del 2023 le SIB svizzere devono soddisfare le esigenze di base e le esigenze aggiuntive specifiche all’istituto basate sui rischi. Nel confronto internazionale queste esigenze sono più rigide. Infatti, nessuna delle principali Giurisdizioni internazionali come gli Stati Uniti, l’Unione europea e il Regno Unito presenta esigenze di base prescritte a livello normativo come quelle applicate in Svizzera con l’OLiq riveduta. Con la recente revisione delle esigenze in materia di liquidità, dunque, in futuro si ridurranno sostanzialmente le probabilità di dover ricorrere a un PLB.
Ipotizzando uno scenario estremo, potrebbe capitare che la Confederazione, una volta conclusa con decisione passata in giudicato la procedura di fallimento della SIB, debba effettivamente indennizzare la BNS in virtù della garanzia in caso di dissesto. È in casi come questo che si pone la questione di un indennizzo della Confederazione (come previsto dai «guiding principles» del FSB, cfr. n. 2). Sono stati esaminati gli strumenti seguenti.
- Premio ex ante: tale misura consisterebbe nel far versare a tutte le SIB, indipendentemente dall’avvento effettivo di una crisi, un contributo annuo alla Confederazione per poter usufruire eventualmente di un PLB. Il presente progetto non prende in considerazione l’introduzione di un premio ex ante. Dato che le SIB non hanno diritto a mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, non c’è motivo di introdurre un premio di questo genere, nell’ordine di un premio assicurativo. Manca ol-
17 RS 952.06