Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
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Modifica della legge sulle banche
dell’economia e del sistema finanziario svizzeri. Il progetto si inserisce nei settori d’intervento23 previsti dalla politica dei mercati finanziari del Consiglio federale di dicembre 202024.
La garanzia della Confederazione in caso di dissesto di cui all’articolo 32a è considerata uno strumento finanziario conformemente allo standard IPSAS 41 («International Public Sector Accounting Standards», principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico)che la Confederazione applica dal 2023. Qualora al 31 dicembre 2023 la garanzia in caso di dissesto sia ancora in essere e i premi per la messa a disposizione e i premi di rischio siano insufficienti a coprire adeguatamente il rischio di dissesto, la differenza dovrebbe andare a gravare sul risultato annuo della Confederazione e sul risultato di finanziamento secondo le direttive sul freno all’indebitamento; l’importo verrebbe presumibilmente iscritto nel bilancio straordinario. È possibile valutare in modo definitivo se la garanzia a copertura delle perdite di cui all’articolo 51g provoca un onere (straordinario) che grava sul risultato annuo o sul risultato di finanziamento solo quando è stata redatta la versione definitiva dell’intera documentazione contrattuale tra la Confederazione e UBS.
2 Diritto comparato
2.1 Standard internazionali
Nel documento sugli elementi chiave («key attributes»)25, il FSB stabilisce i principi fondamentali per una risoluzione efficace26 delle banche, il cui obiettivo prioritario è quello di consentire la risoluzione delle banche senza esporre i contribuenti a perdite. Nello stesso documento sono stabiliti anche i principi dell’approvvigionamento di liquidità di una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale («Global Systemically Important Bank», G-SIB) in fase di risoluzione.27 Il FSB ha specificato i principi di approvvigionamento di liquidità nel documento sui «guiding principles»28, dove ha introdotto altresì il concetto di PLB.
Ai sensi dei «guiding principles», nel contesto di una risoluzione, il fabbisogno di liquidità necessario deve essere coperto in prima istanza da fonti di liquidità private. Le autorità mettono a disposizione liquidità solo dopo l’adempimento di determinate condizioni e nella misura strettamente necessaria, per ridurre il rischio di «moral hazard»29. Secondo i «guiding principles» si deve dunque ricorrere al PLB nei casi in cui ciò sia necessario e appropriato al fine di attuare la strategia di risoluzione e rafforzare di conseguenza la stabilità finanziaria.30 Tale misura è volta a promuovere la fiducia sui mercati e a indurre le controparti private a continuare a fornire liquidità alla banca durante la risoluzione. Il PLB31 deve altresì apparire credibile, nel senso che deve essere in grado di coprire il fabbisogno di liquidità previsto per la banca in fase di risoluzione, consentire l’attuazione della strategia di risoluzione privilegiata dall’autorità di liquidazione competente e permettere la risoluzione di più G-SIB contemporaneamente. La li-
23 Segnatamente il n. 7 «Assicurare la resilienza» > «Resilienza».
24 Rapporto del Consiglio federale del 4.12.2020 «Radicata in Svizzera, all’avanguardia nel mondo: Politica per una piazza finanziaria svizzera rivolta verso il futuro». Fonte: www.sif.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Politica dei mercati finanziari > Rapporto.
25 FSB, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, 15.10.2014, disponibile all’indirizzo www.fsb.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf.
26 Il termine inglese «resolution» così come utilizzato nel documento sui «key attributes» del FSB è tradotto nel presente numero con il termine «risoluzione». Nel contesto svizzero, tale termine fa riferimento al risanamento o al fallimento con mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica di un istituto.
27 N. 6 Key Attributes
28 FSB, Guiding Principles on the temporary funding needed to support the orderly resolution of a global systemically important bank (GSIB), 18.8.2016, disponibile all’indirizzo www.fsb.org/wp-content/uploads/Guidingprinciples-on-the-temporary-funding-needed-to-support-the-orderly-resolution-of-a-global-systemically-important-bank-%E2%80%9CG-SIB%E2%80%9D.pdf.
29 N. 1 Guiding Principles
30 N. 2 e 3 Guiding Principles
31 N. 2 Guiding Principles