Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
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Modifica della legge sulle banche
del regime monetario e alla ELA, il regolamento «Resolution Liquidity Framework» (RLF)38 offre alla Bank of England (BoE) la possibilità, se necessario, di assicurare liquidità alle banche che si trovano in una procedura di risoluzione avviata dalla BoE. In questo caso si tratta di un PLB sotto forma di sostegno alla liquidità da parte della banca centrale. L’attivazione deve essere precedentemente approvata dal Ministero delle finanze (HM Treasury).39 Il sostegno alla liquidità previsto dal RLF è fondamentalmente coperto da garanzie. Data l’entità presumibilmente notevole del sostegno alla liquidità, la BoE richiede inoltre al «HM Treasury» una dichiarazione di indennizzo («indemnity»), che le consente di fornire a una banca in fase di risoluzione tutta la liquidità di cui ha bisogno e per tutto il periodo necessario.40 In sostanza, dunque, nel Regno Unito il PLB consiste in un sostegno alla liquidità da parte della BoE che è approvato e garantito dallo Stato. Non è ufficialmente stabilito in quali situazioni e a quali condizioni sia concesso tale sostegno. È il settore a farsi carico di eventuali perdite derivanti dal sostegno alla liquidità.41
2.3 Stati Uniti
Negli Stati Uniti, il Federal Reserve System (FED) mette a disposizione sostegni alla liquidità esistenti mediante il cosiddetto programma della finestra di sconto («discount window»). La FED determina l’accesso alla finestra di sconto, sempre sulla base dei rating di vigilanza e dei dati di capitalizzazione. L’accesso ai crediti della finestra di sconto è consentito solo a istituti solvibili e con la fornitura di garanzie.42 La concessione del sostegno alla liquidità è di competenza della FED che, tenendo in considerazione le valutazioni di gestione dei rischi, definisce le modalità del credito. In seguito alla crisi economico-finanziaria globale del 2007–2009 la FED, con l’approvazione del ministro delle finanze, può istituire un programma di credito ELA o un’agevolazione ELA a disposizione delle banche solvibili.
In caso di risoluzione, si distinguono due procedure diverse di sostegno speciale alla liquidità. Da un lato, ai sensi del «US bankruptcy code» si applica la procedura ordinaria di fallimento di cui al titolo I, sezione 165 (d) del «Dodd-Frank Act» (DFA) per «bank holding companies». Tale procedura ordinaria di fallimento non prevede alcun PLB. D’altra parte il DFA, date le particolari esigenze relative alla risoluzione di istituti finanziari grandi e complessi, ai sensi del titolo II prevede in alternativa la risoluzione secondo la «Orderly Liquidation Authority» (OLA). La condizione per realizzare una risoluzione con la OLA è che, applicando il «bankruptcy code» ai sensi del titolo I si provocherebbero «serious adverse effects on financial stability in the United States» (ovvero gravi ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria degli Stati Uniti). In casi di questo genere l’autorità di risoluzione competente è la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e non il tribunale del fallimento di competenza.43 Teoricamente la banca ponte, istituita e ricapitalizzata in base alla strategia della FDIC, dovrebbe essere in grado di finanziarsi autonomamente sul mercato. Il DFA riconosce però che in certi casi non è possibile coprire il fabbisogno di liquidità a breve termine con fonti di rifinanziamento private e
38 Bank of England, The Bank of England’s approach to resolution («The Purple Book»), ottobre 2017, disponibile all’indirizzo www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/news/2017/october/the-bank-of-england-approach-to-resolution.pdf?la=en&hash=FC806900972DDE7246AD8CD1DF8B8C.
39 HMT, Memorandum of Understanding and resolution planning and financial crisis management, aprile 2017, disponibile all’indirizzo https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/609875/PU2079_MoU_2017_print.pdf?adlt=strict.
40 Bank of England, ottobre 2017, pag. 22
41 In primo luogo attraverso il contributo imposto alle banche dal 2011 denominato «bank levy», cfr. Office for Budget Responsibility, Bank levy, marzo 2022, disponibile all’indirizzo https://obr.uk/forecasts-in-depth/tax-bytax-spend-by-spend/bank-levy/?adlt=strict.
42 Per informazioni sulle garanzie consentite e sugli haircut cfr. Federal Reserve Banks, Operating Circular No. 10 LENDING, 16.7.2013, disponibile all’indirizzo www.frbservices.org/binaries/content/assets/crsocms/resources/rules-regulations/071613-operating-circular-10.pdf.
43 Federal Insurance Corporation (FDIC), Resolution of Systemically Important Financial Institutions: The Single Point of Entry, FR, 78. No. 243, 18.12.2013, disponibile all’indirizzo www.govinfo.gov/app/details/FR-2013- 12-18/2013-30057.