Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine

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Modifica della legge sulle banche

solo misure conformi al principio che, tra le altre cose, dovrebbero garantire anche il funzionamento dei mercati.95

La legge sulle banche già oggi stabilisce requisiti diversi per le banche di rilevanza sistemica e quelle di rilevanza non sistemica (cfr. art. 7 segg.). Alle SIB si applicano specifici requisiti, segnatamente per quanto riguarda fondi propri, liquidità, ripartizione dei rischi e pianificazione d’emergenza. Questa differenziazione è stata introdotta insieme al disegno di modifica della legge sulle banche in relazione alla problematica «too big to fail»96 per rafforzare la stabilità nel settore finanziario. Oggi come allora è evidente che il fallimento di una SIB provocherebbe notevoli danni all’economia svizzera e al sistema finanziario svizzero (cfr. art. 7 cpv. 1). Nonostante il dispositivo di legge, potrebbero verificarsi altre situazioni nelle quali i meccanismi di legge proposti per assicurare la liquidità di una banca di rilevanza sistemica o che fa parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica si potrebbero rendere necessari per scongiurare un grave pregiudizio dell’economia svizzera e del sistema finanziario svizzero.97 Da questo punto di vista le regolamentazioni proposte in materia di mutui supplementari a sostegno della liquidità a scadenza così come quelle relative ai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto della Confederazione adempiono al compito assegnato nell’articolo 98 Cost. di garanzia della tutela della funzionalità e del sistema, in quanto supportano il funzionamento dei mercati in situazioni di crisi. La differenziazione che stabilisce l’applicabilità del meccanismo proposto unicamente alle imprese di rilevanza sistemica ai sensi dell’articolo 7 è quindi consentita in linea di principio. La limitazione è legata al criterio della rilevanza sistemica e quindi oggettivamente giustificata. Per quanto riguarda l’uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e la libertà economica (art. 27 Cost.), che dovrebbe tutelare anche dalle distorsioni della concorrenza, la disparità di trattamento non deve però superare la misura strettamente necessaria a tutelare l’interesse pubblico. Questo è garantito in vari modi dalla normativa proposta. Ad esempio, i mutui a sostegno della liquidità di importo superiore agli aiuti straordinari alla liquidità secondo l’articolo 5 capoverso 2 lettera e in combinato disposto con l’articolo 9 capoverso 1 LBN devono soddisfare condizioni stabilite a livello contrattuale e possono essere concessi soltanto dopo i mutui straordinari a sostegno della liquidità. Dal momento, però, che non si può escludere che al termine di una procedura di fallimento rimangano dei crediti non soddisfatti e quindi che in mancanza di una garanzia della Confederazione la BNS possa subire delle perdite, nel fallimento del mutuatario i mutui supplementari a sostegno della liquidità di importo superiore agli aiuti straordinari alla liquidità, quindi la BNS, ricevono un trattamento privilegiato. Per quanto riguarda i mutui a sostegno della liquidità, non sussiste alcun diritto alla concessione di una garanzia in caso di dissesto, ma è la Confederazione a sua discrezione a decidere caso per caso se concederla (art. 32a cpv. 1 e 4), anche se le condizioni per la concessione sono sostanzialmente soddisfatte (art. 32a cpv. 3). Le condizioni per la concessione di una garanzia in caso di dissesto sono inoltre strutturate in modo restrittivo. Segnatamente la garanzia può essere concessa soltanto se è assicurata una stretta sussidiarietà rispetto ad altre fonti di liquidità (art. 32a cpv. 3 lett. a). Inoltre la mancata concessione di una garanzia in caso di dissesto deve provocare il rischio di un grave pregiudizio per l’economia svizzera e il sistema finanziario svizzero (art. 32a cpv. 3 lett. d). Occorre infine precisare che le banche non interessate dalla normativa proposta, facendo parte del sistema finanziario, traggono comunque vantaggio dall’effetto di protezione di questi meccanismi, in quanto esso permette di evitare un fallimento di una banca di rilevanza sistemica con possibili conseguenze negative per altre banche.

Per quanto attiene alle novità introdotte nell’articolo 10a si rimanda ai commenti generali relativi all’ingerenza nella libertà economica presenti nel messaggio concernente la modifica

95 Ehrenzeller, St. Galler Kommentar zu Art. 98 BV, n. marg. 3–5.

96 FF 2011 4211, 4299

97 Cfr. n. 1.1 e n. 3.1