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Consultazione 2022/82: Attuazione della mozione 20.4339 CAPTE-N («Ridurre efficacemente il rumore eccessivo dei motori»): Adattamento di due articoli della legge federale sulla circolazione stradale e di quattro ordinanze · 3 pagine

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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

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Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 34 cpv. 1–1ter

1La polizia notifica all’autorità di immatricolazione i veicoli che hanno subìto danni importanti in incidenti o che nel corso di controlli hanno presentato difetti gravi, quali ad esempio modifiche non permesse che ne influenzano la rumorosità (che incidono sul rumore). Questi veicoli devono essere sottoposti a esame successivo. L’esame successivo deve essere effettuato nel Cantone di stanza.

1bisI veicoli notificati dalla polizia sottoposti a modifiche non permesse che incidono sul rumore, nei due anni successivi vengono convocati dall’autorità di immatricolazione cinque volte all’esame successivo se nei due anni precedenti è già stata emessa una notifica per lo stesso motivo. I termini di due anni vengono prorogati della durata di eventuali ritiri dalla circolazione, tuttavia al massimo di due anni. In caso di cambio di detentore, l’obbligo di esame successivo decade.

1terSe è previsto un esame periodico nell’arco di due anni, non occorre un esame eccezionale. Ciò non vale per esami successivi su richiesta del detentore di cui all’articolo 33 capoverso 3.

Art. 34a Delega degli esami successivi

L’autorità di immatricolazione può affidare gli esami successivi ad aziende od organizzazioni che ne garantiscono l’esecuzione a regola d’arte. Fanno eccezione gli esami successivi basati su notifiche della polizia (art. 34 cpv. 1 e 1bis).

1 RS 741.41

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