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Consultazione 2022/82: Attuazione della mozione 20.4339 CAPTE-N («Ridurre efficacemente il rumore eccessivo dei motori»): Adattamento di due articoli della legge federale sulla circolazione stradale e di quattro ordinanze · 3 pagine
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Esigenze tecniche per i veicoli stradali. O «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 36a cpv. 2
2Ai veicoli provvisti di omologazione generale UE o di corrispondente dichiarazione di conformità del costruttore nonché ai veicoli conformi alle esigenze tecniche dell’OETV 1, dell’OETV 2 o dell’OETV 3, si applicano inoltre gli articoli 45, 52 capoverso 6, 53 capoverso 3-3ter, 58 capoverso 4, 66 capoverso 1bis, 68 capoversi 1 e 4, 69 capoverso 2bis, 90, 99a–102, 114, 117 capoverso 2, 123 capoverso 4, 134 capoverso 1, 163 capoverso 4 lettera b nonché 195 capoversi 3 e 5 della presente ordinanza.
Art. 52 cpv. 6
6I catalizzatori e i filtri antiparticolato difettosi devono essere sostituiti con catalizzatori e filtri approvati per il tipo di veicolo. I dispositivi di ricambio non devono ridurre l’effetto del silenziatore (art. 53).
Art. 53 cpv. 3–3ter
3I silenziatori di ricambio devono avere la medesima efficacia di quelli originali omologati. Per i veicoli privi di omologazione generale UE ed esonerati dall’approvazione del tipo fa stato l’equipaggiamento presente al momento del primo esame del veicolo.
3bisSono ammessi anche dispositivi silenziatori di ricambio che dispongono di un’omologazione per la relativa versione di un tipo di veicolo in base alle seguenti normative, anche se sono meno efficaci:
a. regolamento (UE) n. 540/2014;
b. direttiva 70/157/CEE;
c. regolamento UNECE n. 51;
d. regolamento UNECE n. 59;
e. regolamento (UE) n. 168/2013 e regolamento delegato (UE) n. 134/2014;
f. regolamento UNECE n. 41;
g. regolamento UNECE n. 92;
h. regolamento (UE) n. 167/2013 e regolamento delegato (UE) 2015/96; o
i. regolamento (UE) n. 167/2013 e regolamento delegato (UE) 2018/985.
3terI veicoli che, come i motoveicoli, non rientrano nei capitoli 12 e 13 dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità possono essere dotati dei dispositivi silenziatori di ricambio di cui al capoverso 3bissolo se questi ultimi sono tanto efficaci quanto quelli originali omologati.