Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/86: Modifica dell’ordinanza 3 sull’asilo e dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo) · 13 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione
Altre cerchie interessate: l’USS plaude in maniera generale all’intenzione della SEM di impiegare software onde evitare di raccogliere una quantità eccessiva di dati personali delle persone interessate, pur essendo consapevole che è fortemente improbabile riuscire a evitare completamente questo scenario. Svariati partecipanti (tra cui AI.ch, AvenirSocial, CRS, CSP, OSAR e Sosf) chiedono che il software che verrà utilizzato sia sottoposto alla certificazione di un organismo indipendente, come previsto dall’articolo 13 della legge sulla protezione dei dati (LPD). Chiedono inoltre che vengano definite più da vicino le condizioni alle quali è possibile ricorrere a un software e i criteri per quanto riguarda la raccolta di dati in questo contesto. Si chiede altresì che venga esplicitato il significato concreto di «standard forense» (nello specifico
ACES, ACNUR, AlgorithmWatch, AvenirSocial, Digitale Gesellschaft e OSAR). Alcuni
partecipanti (tra cui ACES, ACNUR, AI.ch, CRS e OSAR) rilevano che la SEM deve sottoporre un codice di condotta, per controllo e parere, all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) come previsto nell’articolo 11 LPD. Alcuni pareri sollevano inoltre il caso specifico delle informazioni protette tramite password e della loro comunicazione da parte degli interessati, chiedendo che l’ordinanza menzioni le conseguenze dell’eventuale rifiuto di divulgare tali informazioni (nello specifico ACNUR e AI.ch).
Altri partecipanti (nello specifico Solinetz ZH e Sosf) esprimono preoccupazione per quanto riguarda la confidenzialità e la sicurezza dei dati in caso di ricorso a un software. ODAGE raccomanda di ricorrere se del caso ai software di valutazione e di utilizzare una password allo scopo di concentrarsi sui dati pertinenti ed escludere i dati sensibili o protetti da un segreto professionale, in particolare il segreto che vincola gli avvocati. Per JDS è importante far chiarezza su come garantire che vengano valutati unicamente i dati utili in vista della procedura e che non venga trattato nessun dato personale di terzi. AsyLex chiede che la raccolta dei dati personali tramite software non possa iniziare prima di 24 ore dopo l’informazione degli interessati e la firma della conferma di ricezione dei supporti. Chiede inoltre che questi supporti vengano restituiti al proprietario entro 24 ore dalla consegna. Il TAF lamenta una mancanza di chiarezza per quanto riguarda la procedura nel caso in cui una persona rinuncia a presenziare alla raccolta di dati tramite software.
3.5. Salvataggio temporaneo dei dati personali (art. 10e AP-OAsi 3)
Cantoni: i Cantoni (eccettuato VD) approvano la disposizione. SH insiste sulla necessità di un uso restrittivo del salvataggio temporaneo, sempre nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati. La valutazione dei dati dovrebbe essere eseguita subito dopo la loro raccolta. I dati dovrebbero essere cancellati senza indugio al termine del loro utilizzo.
Partiti: il PS chiede che per ragioni di proporzionalità e sicurezza dei dati si rinunci al salvataggio temporaneo. L’UDC non formula osservazioni in merito alla disposizione.
Altre cerchie interessate: il TAF propone di precisare il tenore del capoverso 3 in modo che i dati personali raccolti non possano essere trattati per altri scopi oltre alla loro valutazione (proposta in tedesco: «…dürfen diese nicht anderweitig bearbeitet werden»). Svariati partecipanti rilevano al riguardo che il salvataggio temporaneo rappresenta già una forma di trattamento e, pertanto, rientra nel campo d’applicazione della LPD. Ritengono pertanto che debba essere possibile salvare in via temporanea unicamente i dati secondo l’articolo 10a AP-OAsi 3 (nello specifico Digitale Gesellschaft, OSAR, Solinetz ZH e Sosf). A completamento delle osservazioni di OSAR in merito all’articolo 10d AP-OAsi 3, viene richiesta la presenza del rappresentante legale. Altri partecipanti chiedono che l’ordinanza preveda una limitazione al minimo necessario della durata del salvataggio temporaneo dei dati nonché l’obbligo di attestare e comunicare senza indugio alla persona interessata l’avvenuta cancellazione dei dati salvati temporaneamente (nello specifico AI.ch, Digitale Gesellschaft, OSAR, Solinetz ZH e Sosf). Alcuni partecipanti (nello specifico Digitale Gesellschaft, OSAR, Solinetz ZH e Sosf) non capiscono bene come si potrà integrare il salvataggio temporaneo dei dati personali nel quadro della procedura d’asilo celere, visto che se del caso esso interverrà in una fase relativamente