Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/86: Modifica dell’ordinanza 3 sull’asilo e dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo) · 13 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione

valutare i dati personali, di cui la persona è sola proprietaria, in assenza dell’interessato sia contrario al diritto. AI.ch chiede una definizione precisa della forma e del contenuto della dichiarazione di rinuncia come anche del termine per la sua consegna. Chiede altresì che il rifiuto di partecipare venga messo a verbale (così anche ACES, AvenirSocial, CRS, Digitale Gesellschaft, JDS e OSAR). Alcuni partecipanti deplorano l’assenza di una disciplina chiara per quanto riguarda il diritto della persona interessata di essere sentita dopo la valutazione dei suoi dati. CSP propone che l’ordinanza preveda l’obbligo per la SEM di documentare i motivi dell’assenza o del rifiuto di partecipare della persona interessata. Auspica inoltre che possa presenziare anche il rappresentante legale (come chiesto anche da JDS). Anche l’ACNUR chiede che l’ordinanza definisca in modo preciso forma e contenuto della dichiarazione di rinuncia come anche il termine per la sua consegna. Propone poi che venga definito chiaramente cosa si debba intendere per rifiuto di partecipare, quale sia il termine entro il quale la persona può pronunciarsi dopo la valutazione dei dati e in quale forma lo possa fare. AsyLex chiede una modifica del tenore dell’articolo 10g AP-OAsi 3 affinché sia possibile solo in via eccezionale valutare i dati personali in assenza della persona interessata. Il TAF raccomanda di modificare l’articolo 10g AP-OAsi 3 in modo che disciplini anche la raccolta di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati in assenza dell’interessato come anche la restituzione del supporto di dati al termine della raccolta. Considera il tenore della del capoverso 2 ambiguo in quanto se ne potrebbe dedurre che il diritto di essere sentiti sia concesso solo qualora la valutazione è effettuata in assenza della persona interessata.

3.8. Informazione (art. 10h AP-OAsi 3)

Cantoni: i Cantoni (eccettuato VD) approvano la disposizione. BL e LU auspicano tuttavia che le persone interessate vengano informate della valutazione dei loro dati personali solo al momento in cui consegnano i supporti elettronici di dati, in modo che non abbiano la possibilità di cancellare dati che potrebbero essere utili. SH ritiene che si debba fornire pubblicamente un’informazione completa e comprensibile ai più in merito al trattamento dei dati.

Partiti: PS e UDC non formulano osservazioni in merito alla disposizione.

Altre cerchie interessate: AI.ch deplora che l’ordinanza, pur enumerando i diversi aspetti in merito ai quali occorre informare le persone interessate, non indichi in quale forma debba essere fornita tale informazione. Occorre garantire un’informazione orale come anche la possibilità di porre domande con l’aiuto di un interprete (pareri analoghi per quanto riguarda il ricorso a interpreti anche da parte di ACES, AvenirSocial, CRS, Digitale Gesellschaft e OSAR). Le informazioni da fornire imperativamente alla persona dovrebbero includere anche il diritto alla presenza del rappresentante legale, le condizioni per la valutazione dei dati in assenza della persona interessata e il diritto della stessa di essere sentita (così anche OSAR). AsyLex propone che l’ordinanza specifichi l’obbligo di fornire una conferma di ricevuta alla persona che consegna i propri supporti di dati e l’obbligo di informare la stessa per scritto in una lingua che comprende (così anche ACNUR). Chiede altresì che la persona sia informata del suo diritto di presenziare alla procedura e di farvi assistere anche il suo rappresentante legale, come anche il suo diritto di rifiutare, limitare o differire la valutazione dei dati. L’ACNUR dal canto suo raccomanda d’includere nelle informazioni obbligatorie anche le condizioni per la valutazione dei dati in assenza della persona e il diritto di pronunciarsi sulla valutazione secondo l’articolo 10g capoverso 2 AP-OAsi 3. Infine raccomanda di introdurre un obbligo d’informare i terzi (art. 19 LPD) i cui dati venissero eventualmente consultati. Secondo il TAF la disciplina di cui all’articolo 10h AP-OAsi 3 può limitarsi al solo tenore del capoverso 2, giacché l’obbligo generale d’informare è già sancito dalle norme generali di procedura di cui all’articolo 26 capoverso 3 LAsi. Secondo lui non è peraltro nemmeno chiara la necessità di una decisione impugnabile quale condizione per invitare la persona a consegnare i propri supporti elettronici. Ritiene infatti che il ricorso sia in ogni modo possibile in virtù dell’articolo 25a PA. Infine, chiede che vengano esplicitate le conseguenze in caso di mancata collaborazione. La città di Zurigo chiede che l’ordinanza specifici la necessità di fornire le informazioni in una forma adatta al gruppo target.