Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/86: Modifica dell’ordinanza 3 sull’asilo e dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo) · 13 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione
Centre social protestant [CSP], Croce Rossa Svizzera [CRS], Digitale Gesellschaft, Giuristi Democratici Svizzeri [JDS], Ordre des avocats de Genève [ODAGE], OSAR, Solidarité sans frontières [Sosf], Solinetz Luzern, Solinetz Zürich e USS).
3. Risultati della consultazione suddivisi per temi
3.1. Valutazione di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati (art. 10a AP-OAsi 3)
Cantoni: i Cantoni (eccettuato VD) approvano la disposizione. BL e SZ propongono di modificare l’espressione «dati riguardanti la persona» con «dati riguardanti l’identità», più conforme all’articolo 8a capoverso 1 nLAsi. BL considera necessario specificare la nozione di «trattamento» dei dati, che non prevede necessariamente l’ispezione di dati personali. Ritiene sia impossibile valutare la pertinenza di un dato figurante in un supporto elettronico senza conoscere il contenuto di tale supporto; reputa pertanto indispensabile una consultazione preliminare della totalità dei dati, ossia un’ispezione dei dati. Considera che la nozione di valutazione secondo l’articolo 10a AP-OAsi 3 costituisca unicamente la tappa ulteriore che consente di decidere se i dati possono essere utilizzati per stabilire l’identità o la nazionalità della persona. Secondo LU occorre disciplinare a livello esecutivo la «scoperta fortuita» di dati sensibili.
Partiti: l’UDC non formula osservazioni in merito alla disposizione. Il PS propone di stralciare l’espressione «nello specifico» nelle lettere a e b, così da elencare in modo esaustivo i dati che possono essere utilizzati, allo scopo di garantire la certezza giuridica.
Altre cerchie interessate: l’ACNUR auspica che i dati grazie ai quali è possibile risalire all’identità, alla nazionalità o all’itinerario di viaggio siano definiti in modo tale da garantire l’utilizzo dei soli dati pertinenti e necessari (così anche l’USS), per esempio limitandosi alle categorie di dati indispensabili per l’esecuzione del compito in questione. ODAGE e privatim chiedono una modifica ai sensi di quanto proposto da BL e SZ. AI.ch, AlgorithmWatch, AsyLex,
CSP, JDS, OSAR (così anche ACES, AvenirSocial, CRS, Digitale Gesellschaft, Solinetz
LU, Solinetz ZH, Sosf) chiedono un elenco esaustivo dei dati e l’esclusione di registrazioni di suoni e immagini. Danno infatti per acquisito che questi file non sono pertinenti per la procedura d’asilo e potrebbero contenere dati di terzi. Il TAF si mostra critico per quanto riguarda l’attuazione dell’articolo 8a capoverso 2 nLAsi; infatti i dati di terzi contenuti in un file saranno già trattati al momento della raccolta dei dati. AsyLex propone che i dati raccolti senza rapporto con l’identità, la nazionalità e l’itinerario di viaggio vengano soppressi immediatamente. In questo modo ritiene infatti che sia risolta la questione delle scoperte fortuite. Propone altresì che venga menzionato il rispetto del segreto d’ufficio e del segreto professionale nonché dei colloqui della persona interessata con il proprio rappresentante o consulente legale (così anche CSP e ODAGE). Infine propone di concedere al richiedente l’asilo la possibilità di rifiutare, limitare o differire la consultazione, la registrazione temporanea o la valutazione dei dati qualora una legge lo preveda, nello specifico allo scopo di salvaguardare un segreto d’ufficio o professionale o un interesse preponderante. Considerata la possibilità di trattare dati personali sensibili in maniera automatizzata, AI.ch, AlgorithmWatch, CSP e OSAR (così anche ACES, AvenirSocial, CRS, Digitale Gesellschaft, Solinetz LU, Solinetz ZH, Sosf) chiedono l’introduzione di una disciplina per il trattamento dei dati conformemente all’articolo 8 nLPD in combinato disposto con l’articolo 6 capoverso 1 lettera a OPDa (eventuale specificazione nell’ordinanza). Concepita come direttiva sulle modalità di trattamento dei dati valutati in automatico, questa disciplina dovrebbe essere disponibile prima dell’esecuzione della prima valutazione da parte della SEM. L’ACNUR auspica che la procedura di trattamento, conservazione e cancellazione dei dati raccolti sia specificata nella disposizione.