Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/86: Modifica dell’ordinanza 3 sull’asilo e dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo) · 13 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione
precoce della procedura e solo dopo che sia stato vagliato il ricorso a misure meno invasive rispetto alla raccolta di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati.
La persona interessata dovrebbe peraltro avere la possibilità di farsi accompagnare dal proprio rappresentante legale durante il salvataggio temporaneo dei dati. Vi è inoltre chi chiede che i dati salvati vengano meglio precisati (nello specifico CSP). La Città di Zurigo ritiene che il salvataggio di dati debba sempre avvenire in presenza della persona interessata. L’ACNUR raccomanda di definire criteri chiari per stabilire se il salvataggio temporaneo sia autorizzato e chiede che l’operazione venga protetta mediante password o riconoscimento delle impronte digitali o dell’immagine del volto (così anche AI.ch).
Alcuni partecipanti chiedono la soppressione pura e semplice della possibilità di salvare i dati a titolo temporaneo, onde scongiurare qualsiasi rischio che vengano raccolti a titolo preventivo e in maniera indifferenziata quantità eccessive di dati. Ove un tale salvataggio fosse indispensabile è opportuno formulare l’ordinanza in modo che definisca chiaramente le situazioni in cui tale misura è legittima (JDS).
3.6. Consultazione diretta e valutazione dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati (art. 10f AP-OAsi 3)
Cantoni: i Cantoni (eccettuato VD) approvano la disposizione.
Partiti: PS e UDC non formulano commenti in merito alla disposizione.
Altre cerchie interessate: il TAF rileva una contraddizione tra l’articolo 10f capoverso 2 AP-OAsi 3 e l’articolo 8a capoverso 7 LAsi e propone di riformulare l’articolo 10f capoverso 2 AP-OAsi 3 facendone una disposizione potestativa (come agli art. 10d cpv. 2 e 10e cpv. 1 AP-OAsi 3). AI.ch reputa necessario prevedere nell’articolo 10f meccanismi chiari che impediscano l’accesso a dati non pertinenti (secondo l’art. 8a cpv. 2 LAsi) e che limitino rigorosamente la raccolta di dati ai soli dati utili ai fini della procedura d’asilo. Diverse organizzazioni (tra cui ACES, AsyLex, AvenirSocial, CRS, OSAR, Solinetz ZH e Sosf) propongono di modificare la disposizione in modo che la consultazione e la valutazione dirette dei supporti elettronici sia effettuata in presenza della persona interessata, di un interprete e del rappresentante legale. AsyLex troverebbe opportuno consegnare alla persona in questione, prima di procedere alla valutazione, una decisione in cui venga informata del suo diritto di opporsi a tale procedura, limitarla o differirla; andrebbe emanata una decisione formale anche prima della valutazione. L’articolo 10i AP-OAsi 3 dovrebbe essere applicabile per analogia e al termine della valutazione si dovrebbe consegnare un verbale alla persona interessata. L’ACNUR auspica che la consultazione diretta e la valutazione siano chiaramente delimitate: la consegna dei supporti elettronici di dati deve avvenire su base volontaria e le procedure di consultazione e valutazione devono essere consone a standard forensi specifici. Occorre chiarire se non sia possibile eseguire la consultazione diretta e la valutazione su base volontaria ed emanare istruzioni precise riguardanti l’accesso ai dati che non servono a stabilire l’identità, la nazionalità e l’itinerario di viaggio della persona.
3.7. Valutazione dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati in assenza dell’interessato (art. 10g AP-OAsi 3)
Cantoni: i Cantoni (eccettuato VD) approvano la disposizione.
Partiti: il PS chiede che la disposizione venga stralciata in quanto non ritiene sia possibile stabilire con certezza, in assenza della persona interessata e se del caso del suo rappresentante legale, se i dati sono stati valutati e in che modo. L’UDC non formula osservazioni in merito alla disposizione.
Altre cerchie interessate: l’USS respinge la normativa proposta (così anche ACES, AI.ch,
AlgorithmWatch, AsyLex, AvenirSocial, Città di Zurigo, CRS, CSP, Digitale Gesellschaft,
ODAGE, OSAR, Solinetz LU, Solinetz ZH e Sosf). Ritiene che non vi sia un interesse pubblico sufficiente a giustificare questo tipo di ingerenza e sostiene che la normativa non sia conforme al principio di proporzionalità. Sosf, Solinetz LU e Solinetz ZH reputano che