Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/86: Modifica dell’ordinanza 3 sull’asilo e dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo) · 13 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione
3.2. Diritti d’accesso ai dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati (art. 10b AP-OAsi 3)
Cantoni: i Cantoni (eccettuato VD) approvano la disposizione. NW deplora l’impossibilità di una valutazione dei dati da parte delle autorità cantonali specializzate (p. es. la polizia cantonale).
Partiti: l’UDC non formula osservazioni in merito alla disposizione. Il PS considera che debbano poter accedere ai dati personali unicamente collaboratori della SEM formati in tema di protezione dei dati. Propone d’integrare la disposizione in tal senso.
Altre cerchie interessate: ACNUR, AI.ch, CSP, OSAR (così anche ACES, AvenirSocial, CRS, Digitale Gesellschaft, Solinetz LU, Solinetz ZH, Sosf) e USS ritengono che il gruppo
di persone aventi accesso ai dati personali è troppo vasto. L’accesso a questi dati dovrebbe essere limitato nel tempo come anche alla necessità di eseguire un compito chiaramente definito. Una disciplina a livello d’istruzione non è considerata sufficiente (così anche JDS, in parte anche ACNUR). CSP e ODAGE auspicano che, in assenza di una disciplina a livello di legge del controllo dei dati da parte di un ente o tribunale indipendente, solo un’unità indipendente della SEM sia abilitata a effettuare una prima cernita dei dati.
3.3. Esame della proporzionalità (art. 10c AP-OAsi 3)
Cantoni: i Cantoni (eccettuato VD) approvano la disposizione. GE trova che l’atto di nascita e la patente di guida siano esempi infelici in quanto non sono documenti di legittimazione atti ad accertare l’identità di una persona. SH propone d’integrare una clausola di ultima ratio per garantire un esame sistematico della proporzionalità e, se del caso, l’applicazione di misure meno invasive.
Partiti: l’UDC non formula osservazioni in merito alla disposizione. Secondo il PS, il criterio della proporzionalità non può essere disciplinato in modo esaustivo a livello d’istruzione, giacché costituisce un criterio da esaminare caso per caso.
Altre cerchie interessate: ACNUR, AI.ch, AlgorithmWatch, AsyLex, la Città di Zurigo,
CSP, JDS e OSAR (così anche ACES, AvenirSocial, CRS e Digitale Gesellschaft) ritengono che l’esame della proporzionalità debba aver luogo prima di qualsiasi trattamento dei dati personali. Propongono che prima di una qualsiasi consultazione, registrazione temporanea o valutazione dei dati personali debbano essere esaurite tutte le misure idonee di cui all’articolo 26 capoversi 2 e 3 LAsi. OSAR (così anche ACES, AvenirSocial, Digitale Gesellschaft, Solinetz LU, Solinetz ZH e Sosf) propone di indicare che le «misure idonee» vengono adottate laddove rappresentano un’ingerenza minore nei diritti fondamentali del richiedente. ODAGE propone di escludere la valutazione dei dati quando l’identità e la nazionalità della persona sono stabilite in altro modo e di esaminare i dati sensibili unicamente dopo aver valutato gli altri tipi di dati. AsyLex propone che la SEM provveda affinché il richiedente possa fornire documenti ufficiali in formato digitale, su un supporto di dati elettronico di sua scelta; in questo modo la valutazione di un altro supporto elettronico di dati non rispetterebbe il principio della proporzionalità. La SEM dovrebbe inoltre motivare nel quadro di una decisione la necessità di valutare i dati ottenuti grazie a un supporto elettronico di dati quando l’interessato ha consegnato documenti relativi alla sua identità, alla sua nazionalità e al suo itinerario di viaggio. Secondo l’ACNUR l’entità delle «misure idonee» andrebbe disciplinata a livello di ordinanza e i richiedenti dovrebbero poter avvalersi dell’assistenza di un avvocato nel contesto della decisione relativa alla proporzionalità (per analogia con l’art. 10g cpv. 2 AP-OAsi 3). In presenza di un interesse legittimo al mantenimento del segreto il richiedente deve avere la possibilità di chiedere l’apposizione di sigilli.
3.4. Impiego di software per raccogliere i dati personali (art. 10d AP-OAsi 3)
Cantoni: i Cantoni (eccettuato VD) approvano la disposizione.
Partiti: PS e UDC non formulano osservazioni in merito alla disposizione.