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Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 8 pagine

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Kernenergiehaftpflichtverordnung «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 8 cpv. 2

2I contributi da versare per l’anno successivo sono fissati al più tardi entro il 15 dicembre. Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3, tale termine è prorogato al più tardi fino al 15 febbraio dell’anno successivo.

Art. 9 cpv. 2 e 4

2L’Ufficio federale dell’energia (UFE) stima e riscuote in anticipo i contributi per ciascun esercizio annuale e al più tardi entro il 15 dicembre dell’anno precedente.

4L’UFE calcola i contributi definitivi al termine dell’esercizio annuale e li fissa entro il 28 febbraio. Eventuali differenze rispetto ai contributi stimati e versati ai sensi dei capoversi 2 e 3 sono rimborsate o riscosse successivamente.

Art. 10 cpv. 4

4Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura per i rischi esclusi ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3, il termine di notifica di cui ai capoversi 1 e 2 lettera b sono prorogati al 15 dicembre.

II

Gli allegati 1–3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2023.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr