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Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 8 pagine

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Kernenergiehaftpflichtverordnung «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 3 (art. 8 cpv. 1 e 9 cpv. 1)

Calcolo dei contributi di copertura per impianti di ricerca nucleare, DFS, depositi di decadimento e trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dagli impianti di ricerca nucleare, dal DFS, dai depositi di decadimento e dai trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2 sono calcolati come segue:

Contributo alla 1 LqParte14  Parte1 Parte1 Parte1 Parte1  Confederazione = 1 pCN1 pCN2 pCN3 pCN4

    

1SConf pParte2 pParte2 pParte2 pParte2  CN1 CN2 CN3 CN4 

1 Parte1 pParte1 Parte1 Parte1 pParte1 L1q 4  CN 1 p p CN 4      CN2  CN3   1SConf Parte4 Parte4 Parte4 Parte4  pCN1 pCN2 pCN3 pCN4 

dove:

SConf= supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della

Confederazione;

L1 = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo

corrisponde all’ammontare totale ridotto della copertura secondo l’articolo 2 (70 o 80 milioni di euro);

Parte1 = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una cenp

CN

trale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5;

Parte2 = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una cenp

CN

trale nucleare svizzera ed escluso completamente dalla copertura privata;

Parte4 = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una cenp

CN

trale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati;

qParte1= probabilità di accadimento, in un impianto di ricerca nucleare, nel DFS,

nei depositi di decadimento e nell’ambito di trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’ammontare totale ridotto di cui all’articolo 2 (70 o 80 milioni di euro).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio.