Progetto
Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 8 pagine
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Kernenergiehaftpflichtverordnung «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 3 (art. 8 cpv. 1 e 9 cpv. 1)
Calcolo dei contributi di copertura per impianti di ricerca nucleare, DFS, depositi di decadimento e trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2
I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dagli impianti di ricerca nucleare, dal DFS, dai depositi di decadimento e dai trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2 sono calcolati come segue:
Contributo alla 1 L qParte14 Parte1 Parte1 Parte1 Parte1 Confederazione = 1 pCN1 pCN2 pCN3 pCN4
1SConf pParte2 pParte2 pParte2 pParte2 CN1 CN2 CN3 CN4
1 Parte1 pParte1 Parte1 Parte1 pParte1 L1q 4 CN 1 p p CN 4 CN2 CN3 1SConf Parte4 Parte4 Parte4 Parte4 pCN1 pCN2 pCN3 pCN4
dove:
SConf= supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della
Confederazione;
L1 = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo
corrisponde all’ammontare totale ridotto della copertura secondo l’articolo 2 (70 o 80 milioni di euro);
Parte1 = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una cenp
CN
trale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5;
Parte2 = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una cenp
CN
trale nucleare svizzera ed escluso completamente dalla copertura privata;
Parte4 = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una cenp
CN
trale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati;
qParte1= probabilità di accadimento, in un impianto di ricerca nucleare, nel DFS,
nei depositi di decadimento e nell’ambito di trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’ammontare totale ridotto di cui all’articolo 2 (70 o 80 milioni di euro).
Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio.