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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine
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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»
2Per interpretare correttamente il regolamento (UE) 2019/100912, a cui rimanda la presente ordinanza, occorre tener conto delle seguenti espressioni equivalenti:
UE Svizzera
a. Espressioni in francese:
fertilisant engrais au sens de l’art. 2, al. 1, let. a éléments nutritifs éléments fertilisants
mise à disposition sur le marché mise en circulation au sens de l’art. 2,
al. 1, let. f
b. Espressioni in tedesco:
Düngeprodukt, Dümgemittel Dünger
Bereitstellung auf dem Markt Inverkehrbringen nach Art. 2, Abs. 1,
Bst. f.
organisches Material organische Substanz
Gärrückstände Gärgut
c. Espressioni in italiano:
prodotto fertilizzante concime ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. a nutriente sostanza nutritiva
messa a disposizione sul mercato messa in commercio ai sensi dell’art. 2
cpv. 2 lett. f
materia secca sostanza secca
Capitolo 2 Obblighi degli operatori economici
Art. 3 Obblighi dei fabbricanti
1Il fabbricante che mette in commercio concimi sotto il proprio nome, il proprio marchio o la propria società si assicura che le prescrizioni della presente ordinanza, relative all'omologazione, alla produzione, all'etichettatura e ai dati da fornire nel registro dei prodotti, siano adempiute.
2Il fabbricante garantisce la qualità, l'esattezza e la completezza dei dati forniti nel registro dei prodotti.
12 Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/1519 del 5 maggio 2022, GU L 236 del 13.9.2022, pag. 5.