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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine

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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

c. ai concimi destinati a piante acquatiche in acquari.

3Le disposizioni dell’ordinanza del 5 giugno 20158 sui prodotti chimici (OPChim) e quelle dell'ordinanza del 18 maggio 20059 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) si applicano ai concimi e ai rispettivi materiali costituenti.

4Per la messa in commercio di concimi il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza di Nagoya dell’11 dicembre 201510.11

Art. 2 Definizioni

1Si intende per:

a. concime: sostanza, preparato o microrganismo la cui funzione è apportare sostanze nutritive alle piante o ai funghi o migliorare l'efficacia nutrizionale;

b. fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un concime oppure lo fa progettare o ne subappalta la fabbricazione a un'altra persona e lo mette in commercio sotto il proprio nome, il proprio marchio o la propria società;

c. importatore: persona fisica o giuridica con domicilio, sede sociale o una filiale in Svizzera che mette in commercio un concime proveniente dall'estero;

d. distributore: persona fisica o giuridica con domicilio, sede sociale o una filiale in Svizzera che acquista un concime in Svizzera e lo mette in commercio;

e. richiedente: persona fisica o giuridica con domicilio, sede sociale o una filiale in Svizzera che presenta una domanda di autorizzazione;

f. messa in commercio: cessione o trasferimento a titolo oneroso o gratuito di un concime all’interno della Svizzera;

g. autorizzazione per la messa in commercio di un concime: atto amministrativo mediante il quale l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) autorizza la messa in commercio di un concime previa valutazione;

h. registrazione: registrazione di un concime nel registro dei prodotti;

i. imballaggio: involucro che può essere chiuso ermeticamente, utilizzato per conservare, proteggere, maneggiare e mettere in commercio concimi;

j. fornitura sfusa: fornitura di concimi senza imballaggio;

k. concime fogliare: concime destinato a essere applicato sulle foglie in vista dell’assunzione delle sostanze nutritive attraverso le foglie.

8 RS 813.11

9 RS 814.81

10 RS 451.61

11 Introdotto dal n. 8 dell’all. all’O di Nagoya dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 277).