Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
6.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore 1° gennaio 2024. Gli importanti cambiamenti relativi alle procedure, alle denominazioni utilizzate nell'omologazione dei concimi e all'etichettatura, così come la validità delle autorizzazioni concesse prima dell'entrata in vigore rendono necessario un periodo transitorio, nel quale le notifiche e le autorizzazioni per la messa in commercio restano valide.
6.7 Basi legali
Gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1-5, 161, 164, 164a capoverso 2 e 177 LAgr definiscono i compiti del Consiglio federale in materia di regolamentazione dell'importazione, dell'omologazione, della messa in commercio, dell'utilizzo e dell'etichettatura dei concimi. L'articolo 29 capoverso 1 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) autorizza il Consiglio federale a emanare prescrizioni su sostanze che possono costituire un pericolo per l'ambiente e quindi per l'uomo. L'articolo 17 della legge sull'ingegneria genetica (LIG) obbliga il Consiglio federale a disciplinare l'etichettatura dei prodotti che contengono organismi geneticamente modificati affinché siano identificabili. L'articolo 10 della legge sulle epizoozie consente al Consiglio federale di emanare prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie.
Gli articoli 9 capoverso 2 lettera c e 27 capoverso 2 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) autorizzano il Consiglio federale a emanare prescrizioni sulle sostanze che, per il modo in cui vengono impiegate, possono pervenire nelle acque e, in ragione delle loro proprietà o delle quantità usate, possono inquinarle. L’articolo 27 capoverso 2 LPAc autorizza il Consiglio federale a emanare le prescrizioni necessarie per prevenire l'inquinamento delle acque causato dal convogliamento e dal dilavamento di concimi. Lo scopo della legge sui prodotti chimici (LPChim) è proteggere la vita e la salute dell’uomo dagli effetti nocivi dei preparati chimici come, in particolare, i concimi. La legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), come si evince dal titolo, serve a evitare che ostacoli tecnici compromettano il commercio.