Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

L'etichetta dei concimi contenenti sottoprodotti di origine animale o i loro derivati riporta l'indicazione (cpv. 9): «È vietata l’alimentazione di animali da reddito con piante erbacee, somministrate direttamente o assunte attraverso il pascolo, provenienti da terreni sui quali è stato applicato il prodotto, a meno che il pascolo o il taglio dell’erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di almeno 21 giorni».

La definizione della CMC 10 ai sensi della nuova OCon è diversa da quella in virtù del regolamento (UE) 2019/1009, in quanto in Svizzera i sottoprodotti di origine animale sono disciplinati dall'ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) e non dal regolamento (CE) 1069/2009. Per i concimi che contengono prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale (CMC 10) e che corrispondono a un prodotto fertilizzante dell'UE, può essere utilizzata la denominazione della CMC ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009. Questo consente l'importazione dei concimi in questione senza ulteriori impedimenti (cpv. 10).

Per i concimi che contengono materiali di ossidazione termica e i loro derivati (CMC 13) o materiali di pirolisi o gassificazione (CMC 14) (in particolare carbone vegetale), se il tenore di manganese supera il 3,5 per cento in massa deve essere dichiarato (cpv. 11).

Per i concimi che contengono materiali di pirolisi o gassificazione (CMC 14), in particolare carbone vegetale, il relativo tenore deve essere dichiarato. Essendo una novità che il carbone vegetale viene utilizzato su superfici estese e mancando valori empirici, questa misura garantisce una maggiore trasparenza, ad esempio per stimare gli effetti a lungo termine del carbone vegetale sui suoli agricoli attraverso analisi dei flussi di sostanze (cpv. 12). Per i concimi composti da materiali appartenenti alla CMC 14, vanno rispettate le istruzioni per l'uso, incluse le prescrizioni in materia di dosaggio e di frequenza d'uso nonché il quantitativo consentito ai sensi dell'ORRPChim. Per il concime ottenuto dal riciclaggio (PFC 101) è stata aggiunta una precisazione analoga a quella del compost e del digestato (cpv. 13).

Non sono state riprese le prescrizioni generali di etichettatura relative ai concimi che contengono ricina. Per questi concimi l'UE prescrive che sull'etichetta venga riportata la seguente indicazione «Pericoloso per gli animali in caso di ingestione». In Svizzera i concimi contenenti Ricinus communis non sono ammessi, pertanto questa prescrizione viene meno (cfr. art. 9 cpv. 3).

Numero 2 Prescrizioni di etichettatura specifiche del prodotto

Il numero 2 disciplina le prescrizioni di etichettatura specifiche per le singole PFC. Salvo poche eccezioni e piccoli adeguamenti di natura redazionale, nel complesso sono state riprese le prescrizioni relative alle PFC da 1 a 7 ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009; rimangono tuttavia le seguenti differenze:

- l'UE prevede la dichiarazione «a basso tenore di cadmio» o una rappresentazione grafica,

qualora un concime inorganico a base di macroelementi (PFC 1(C)(I)) contenga meno di 20 milligrammi di cadmio il chilogrammo di anidride fosforica (P2O5). Siccome in Svizzera per questa PFC si applica un valore massimo di 50 milligrammi di cadmio il chilogrammo di fosforo (= 22 mg/kg P2O5) e il valore massimo è quindi praticamente equivalente a quello previsto per i concimi a basso tenore di cadmio, si rinuncia a riprendere questa disposizione. Al contrario, i prodotti importati debitamente etichettati sono consentiti per evitare ostacoli al commercio;

- per il substrato di coltivazione (PFC 4) si rinuncia all'indicazione del tenore di sostanze nutritive tramite la solubilità in CAT. In questo modo si tiene conto del fatto che in Svizzera per i substrati privi di torba possono essere utilizzati altri metodi di analisi che non comprendono la solubilità in CAT, non idonea a questo tipo di prodotti;

- per il biostimolante microbico delle piante (PFC 6(A)) vanno indicati il genere, la specie e i ceppi di tutti i microrganismi aggiunti intenzionalmente;