Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
legare il carbonio nel suolo con conseguente effetto positivo sul clima, rende difficile la raccolta di dati scientifici sul suo comportamento nel suolo a lungo termine. Limitando la quantità che può essere distribuita, si riduce l'eventuale impatto negativo sull'ambiente. I risultati delle ricerche attualmente in corso consentiranno, se necessario, di adeguare questa disposizione.
Sono stati definiti valori indicativi per il substrato di coltivazione concernenti gli idrocarburi aromatici policiclici, le diossine e i furani, analoghi a quelli previsti per il compost e il digestato. Ragion per cui sono disciplinati all’allegato 2.6 numero 4 capoverso 1. L'UFAM effettua anche delle analisi sui substrati di coltivazione.
Ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura, Ordi-
nanza sulle tasse UFAG
Il concetto di tipo di concime non esiste più nell'omologazione dei concimi, come anche la procedura di annuncio. Di conseguenza i punti 7.1 e 7.3 dell'allegato 1 dell’ordinanza sulle tasse UFAG che disciplinano le tasse riscosse per il trattamento di una domanda di iscrizione di un tipo di concime e per il trattamento di un'autorizzazione sono abrogati, così come il punto 7.4, in quanto obsoleto.
6.4 Ripercussioni
6.4.1 Confederazione
Grazie alla revisione totale della legislazione sui concimi, la Confederazione definisce un quadro generale analogo alla regolamentazione armonizzata dell'UE sui prodotti fertilizzanti. Questa modifica rende più semplice l'importazione e la messa in commercio di un concime proveniente dall'UE in Svizzera. Il carico di lavoro della Confederazione resta invariato.
Se la revisione totale non dovesse essere messa in atto, le differenze tra la legislazione Svizzera sui concimi e quella dell'UE avrebbero delle conseguenze. La nuova normativa europea si basa infatti su nuovi concetti, le PFC e le CMC, che non esistono nella legislazione svizzera vigente. Gli importatori e i distributori svizzeri di concimi dovrebbero dunque realizzare etichette specifiche per la Svizzera e l'UFAG dovrebbe omologare i concimi che possono essere messi liberamente in commercio.
6.4.2 Cantoni
Per l'attuazione delle nuove disposizioni il carico di lavoro dei servizi cantonali competenti resta lo stesso. Secondo la legislazione vigente vengono già effettuati controlli dei concimi. In futuro non si prevedono modifiche all'esecuzione. Occorre prevedere un tempo di adattamento alle nuove denominazioni e ai nuovi concetti.
6.4.3 Economia
Il ruolo del fabbricante o dell'importatore viene rafforzato, in quanto esso è maggiormente responsabile della conformità nella produzione e nell'importazione di concimi.
6.5 Rapporto con il diritto internazionale
La legislazione sui concimi non è direttamente contemplata nell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli. Le modifiche proposte al fine di riprendere le nuove norme vigenti nell’UE in quest’ambito consentono di armonizzare maggiormente il diritto svizzero e quello dell’UE e quindi di ridurre gli ostacoli tecnici al commercio. Pertanto l’onere amministrativo delle aziende per l’importazione di concimi provenienti dall’UE non aumenta.