Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 103Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
delle alternative. I limiti di tolleranza definiti si applicano indipendentemente dal metodo utilizzato per l'analisi.
Allegato 5
Le ordinanze vigenti in materia di concimi, ossia l’ordinanza del 10 gennaio 200116 sui concimi (OCon) e l’ordinanza del 16 novembre 200717 sul libro dei concimi (OLCon) sono abrogate (cifra I).
Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, OP-
Chim
La lettera d dell’articolo 54 capoverso 1 OPChim è abrogata. Perciò tutti i concimi sono soggetti all'obbligo di annuncio ai sensi dell'OPChim. È fondamentale che su tutte le etichette dei concimi figurino le indicazioni e i pittogrammi di pericolo nonché, se necessario, avvertenze e consigli di prudenza. Come menzionato in precedenza, la procedura di annuncio rientra in quella di registrazione o di autorizzazione. L'azienda o la persona interessata non deve registrare due volte lo stesso prodotto nel registro dei prodotti.
L’ordinanza del 1° gennaio 2024 sui concimi è aggiunta all’elenco di cui all’articolo 72 capoverso 1 lettera e OPChim. Di conseguenza, tutti i concimi devono essere registrati nel registro dei prodotti. Tale adeguamento crea la base legale per questo compito.
Ordinanza del 4 dicembre 201518 sui rifiuti (OPSR)
Il riferimento all’ORRPChim nell’articolo 15 capoverso 3 è stato aggiornato.
Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim
L'allegato 2.6 concernente i concimi, in particolare i relativi requisiti di qualità, è completato. Gli attuali valori limite per gli inquinanti sono complementari a quelli ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009. I requisiti di qualità del concime svizzero restano quindi invariati e sono integrati con valori supplementari.
Inoltre sono stabiliti valori limite per le PFC nonché per le CMC 12, 13 e 14. Le CMC 12 e 13 sostituiscono l'attuale categoria di concimi «concimi minerali ottenuti dal riciclaggio». I valori limite per queste due CMC sono ripresi dagli attuali valori limite applicati a questa categoria. I valori limite per la CMC 14 corrispondono ai requisiti di qualità richiesti finora dall'UFAG per il carbone vegetale. Quest'ultimo deve corrispondere al livello qualitativo 1 o 2 delle direttive dell'EBC (European Biochar Certificate). I valori limite sono tratti dall'ultima versione delle direttive dell'EBC per la qualità denominate «EBC-Agro-Organic».
Il sistema utilizzato per i valori indicativi e limite per le diossine e i furani (OMS2005-TEQ) è ripreso dal regolamento (UE) 2019/1009. Si basa su una rivalutazione svolta nel 2005 dall’OMS19. Fornisce risultati confrontabili con il vecchio sistema I-TEQ. Pertanto questo cambiamento non comporta un adeguamento dei valori in questione.
L’allegato 2.6 numero 3.2.4 disciplina il quantitativo massimo di prodotti di pirolisi che possono essere impiegati per ettaro e anno. Questo limite è stato fissato come misura di precauzione a causa della mancanza di dati sul comportamento a lungo termine del carbone vegetale nel suolo. Quest'ultimo, infatti, presenta una debole biodegradazione nel suolo. Questa caratteristica, sebbene consenta di
16 RS 916.171
17 RS 916.171.1
18 RS 814.600
19 van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Reevaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.