Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 237Fedlex · Rapporto esplicativo

11 Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA), RS 916.404.1

11.1 Situazione iniziale

In seguito alla revisione della LFE del 19 giugno 2020 (RU 2020 5749), il 3 novembre 2021 il Consiglio federale ha emanato la nuova OIBDTA (RU 2021 751, RS 916.404.1). La crescente digitalizzazione richiede ora un piccolo adeguamento dei diritti di accesso ai dati della BDTA.

11.2 Sintesi delle principali modifiche

In analogia alla prassi attuale, la persona che ha trasmesso i dati alla BDTA deve poter chiedere al supporto di Identitas la rettifica di tali dati senza fornire un certificato d’accompagnamento. L’inoltro di un certificato d’accompagnamento resta una condizione per rettificare dati trasmessi da terzi.

L’ottenimento di dati dalla BDTA non deve essere una prerogativa solo delle organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché dei servizi di sanità animale. Anche altre persone fisiche e giuridiche devono poter utilizzarli. In ogni caso, tuttavia, è essenziale che il soggetto a cui si riferiscono i dati dia esplicitamente il suo consenso.

11.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 25

Nel capoverso 3 è stralciata la parte «entro un anno dalla morte dell’animale». Nella pratica dopo questo termine solo raramente si chiede una rettifica dei dati. Non c’è alcun motivo oggettivo per esigere che una rettifica sia effettuata entro un determinato termine. Inoltre, per Identitas AG la verifica del rispetto di tale termine comporterebbe un certo dispendio. Per le richieste di rettifica dei dati per telefono, Identitas AG verifica l’identità di chi telefona mediante due attributi (p.es. n. Agate e n. di telefono).

Il vigente capoverso 4 non fa distinzioni tra la rettifica di notifiche fatte in prima persona e la rettifica di notifiche di terzi. Poiché l’articolo 25 OIBDTA negli altri capoversi non contempla la rettifica di notifiche di terzi, nell’interpretazione del capoverso 4 si può partire dal presupposto che anch’esso sia applicabile solo per le notifiche fatte in prima persona e non per quelle di terzi. Di conseguenza un detentore di animali non potrebbe chiedere la rettifica di notifiche di terzi (eccetto nel caso in cui si tratti di un «terzo incaricato» in virtù dell’art. 23 OIBDTA).

Allo stesso tempo non è sempre consigliabile l’utilizzo di un certificato d’accompagnamento come «prova» dell’esattezza della notifica rettificata. Conformemente al capoverso 4 vigente, va inoltrato un certificato d’accompagnamento per la rettifica di notifiche di accesso (rimando all’allegato 1 n. 1 lett. c,

n. 2 lett. c nonché n. 3 lett. b), di uscita (rimando all’allegato 1 n. 1 lett. d nonché n. 2 lett. d) e di macellazione (rimando all’allegato 1 n. 1 lett. e, n. 2 lett. e nonché n. 3 lett. c). Tuttavia, con un certificato d’accompagnamento di fatto può essere comprovata solo l’uscita da un’azienda detentrice di animali di provenienza e non l’accesso all’azienda detentrice di animali successiva o la conseguente macellazione, poiché è possibile che l’animale, a insaputa dell’estensore del certificato d’accompagnamento, sia stato spostato in un’azienda detentrice di animali intermedia. Inoltre vi è il pericolo che per rettificare le proprie notifiche alcuni detentori di animali riscrivano un certificato d’accompagnamento adeguato, ma non necessariamente corrispondente alla realtà, affinché la storia dell’animale venga corretta dal supporto di Identitas. Una storia dell’animale con stato «OK» ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 è il presupposto per il versamento del contributo per l’eliminazione in virtù dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407).

Per tali motivi, le disposizioni del vigente capoverso 4 sono difficilmente attuabili nella pratica e pertanto oggi non vengono applicate in fase di rettifica delle notifiche fatte in prima persona. Parallelamente, il supporto BDTA accetta rettifiche di notifiche di uscita da parte di terzi, a condizione che queste possano essere comprovate mediante un certificato d’accompagnamento compilato dalla persona che effettua la notifica.

A favore di un adeguamento della prassi all’ordinanza, ovvero per la rettifica di dati forniti in prima persona a partire da una notifica di accesso, di uscita o di macellazione la persona che effettua la notifica deve in ogni caso inoltrare un certificato d’accompagnamento e non sono possibili rettifiche di dati di terzi, vi sono i seguenti argomenti: