Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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O concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

6. lingua di corrispondenza (OIBDTA art. 14 cpv. 1 lett. b).

• I dati concernenti l’azienda detentrice di animali sono:

1. numero BDTA (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. a),

2. ubicazione (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. a),

3. coordinate geografiche (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. a),

4. numero del Comune (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. a),

5. numero d’identificazione cantonale,

6. tipo di utilizzazione, se definito (OIBDTA art. 13 cpv. 2),

7. tipo di azienda detentrice di animali secondo l’articolo 6 lettera o OFE (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. a),

8. numero d’identificazione degli animali che sono tenuti nell’azienda detentrice di animali (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. b)3– questa informazione non è disponibile per gli animali della specie suina.

• Previo consenso dell’attuale detentore di animali, in virtù dell’articolo 38a capoverso 1 lettera c

numero 1 può esser trasmesso il numero d’identificazione degli animali.

• Il precedente detentore di animali, inoltre, può acconsentire a trasmettere i numeri d’identifica-

zione degli animali che sono stati tenuti nell’azienda detentrice, a condizione che

a. siano stati macellati o siano morti;

b. siano tenuti in un’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari oppure vengano presentati in occasione di un’esposizione di bestiame;

c. siano trattati in una clinica veterinaria;

d. siano parte di una mandria transumante.

Questo è importante poiché se un animale è trasferito in un’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari oppure è presentato in occasione di un’esposizione di bestiame o trattato in una clinica veterinaria oppure è parte di una mandria transumante occorre partire dal presupposto che il detentore di animali precedente in linea di principio resti il proprietario dell’animale. Il cambiamento di ubicazione ha solo un carattere temporeo; l’animale successivamente farà ritorno nell’azienda detentrice di animali originaria. Pertanto il detentore precedente deve poter decidere in merito alla trasmissione del numero d’identificazione di questi animali.

Nel trasferimento di un animale in un altro tipo di azienda detentrice ai sensi dell’articolo 6 lettera o OFE (RS 916.401), ovvero aziende agricole detentrici di animali, aziende che commerciano bestiame, mercati di bestiame, aste di bestiame o animali tenuti a scopo non commerciale, in linea di principio si deve presumere un trasferimento di proprietà e quindi la decisione su un’eventuale trasmissione del numero d’identificazione di questo animale spetta solo al nuovo detentore.

• Come finora, per ottenere il numero d’identificazione di un animale, oltre al consenso in virtù

dell’articolo 38a capoverso 1 lettera c numero 1, vi sono altri modi (p.es. certificato d’accompagnamento, marca auricolare dell’animale, certificato di allevamento). Il numero d’identificazione è utilizzato come chiave per la condivisione dei dati conformemente all’articolo 38b. La revoca della condivisione dei dati secondo l’articolo 38a pertanto non comporta necessariamente che i dati di cui all’articolo 38b non possano più essere consultati da un precedente destinatario in particolare se il destinatario conserva il numero d’identificazione ottenuto.

• Per i suini il numero d’identificazione non è associato ad altre informazioni, poiché, tra le altre

cose, le nascite dei suinetti non devono essere notificate. Per queste specie di animali vanno notificati solo le importazioni, gli accessi e la macellazione a livello di gruppo. Il detentore può condividere proprio queste informazioni

• Per gli equidi il consenso alla trasmissione di dati spetta al proprietario e non al detentore di ani-

mali. Con il cambio di proprietario dell’equide decadono tutti i consensi del proprietario precedente. Il consenso è valido sempre per singoli animali e non per tutto l’effettivo. Poiché il numero d’identificazione (UELN) è diverso dal numero di microchip, devono essere comunicati entrambi. Previo consenso possono essere trasmessi tutti i dati notificati in virtù dell’allegato 1 numero 4 OIBDTA (= dati dell’animale).

• Il consenso alla trasmissione di dati a terzi può essere revocato in qualsiasi momento. La tra-

smissione di dati già ottenuti però non può essere annullata. Pertanto il destinatario dei dati non è tenuto a eliminare i dati già ottenuti. Non si può evitare che i numeri d’identità ottenuti siano utilizzati anche dopo la revoca del consenso come chiave per la consultazione dei dati di cui all’articolo 38b.

3Nel vigente articolo 35 capoverso 1 lettera b figura: «… numeri d’identificazione degli animali che sono tenuti o sono stati

tenuti»