Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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O concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

• In base a una sentenza del Tribunale amministrativo federale4, i dati concernenti il peso alla macellazione sono trasmessi in maniera restrittiva e, come finora, solo a fini zootecnici o di ricerca scientifica.

La modifica proposta in relazione al consenso alla trasmissione di dati a terzi richiede sostanziali adeguamenti tecnici alla BDTA. Per il momento non si sa entro quando Identitas AG potrà realizzare gli adeguamenti necessari mantenendo i costi supplementari al livello più basso possibile. Eventualmente ci sono sinergie con la sostituzione in atto da anni dell’attuale BDTA. Pertanto, al più tardi dopo la procedura di consultazione, si deciderà in merito a un’entrata in vigore successiva al 1° gennaio 2024 o a una ripresa nel quadro di una futura revisione dell’OIBDTA.

Articolo 38b

Vengono riprese le principali disposizioni del vigente articolo 33.

• Chi conosce il numero BDTA di un’azienda detentrice di animali oppure il numero d’identificazione o il numero di microchip di un animale, può ottenere dati generali concernenti tale azienda detentrice o l’animale. Tale chiave (n. BDTA dell’azienda detentrice di animali oppure numero d’identificazione o numero di microchip dell’animale) può essere ottenuta in base a quanto disciplinato all’articolo 38a o in altro modo. Questo generale diritto di consultazione dei dati sulle singole aziende detentrici di animali e sugli animali, presente dall’istituzione della BDTA, mira a garantire trasparenza nella catena alimentare e a creare fiducia nei dati della BDTA.

• Per la trasmissione dell’appartenenza territoriale e dello stato BVD di aziende detentrici di animali della specie bovina, di bufali o di bisonti non è necessario alcun consenso dei detentori di animali. Queste informazioni sono disponibili per chiunque (come nel vigente art. 33 cpv. 1 lett. b OIBDTA).

• La maggioranza dei dati sugli animali delle specie bovina, ovina e caprina fa parte della storia dell’animale o delle informazioni dettagliate conformemente all’articolo 11 OIBDTA. Tali dati sono liberamente disponibili per chiunque conosca il numero d’identificazione dell’animale. Il destinatario dei dati può ottenere il numero d’identificazione degli animali

1. con il consenso di un detentore di animali (cfr. art. 38a cpv. 1 lett. c n. 1) oppure

2. in un altro modo (p.es. sulla base di una marca auricolare oppure consultando un certificato d’accompagnamento o un certificato di allevamento).

• I dati su animali delle specie bovina, ovina e caprina (dall’all. 1 n. 1 e 2 OIBDTA) che non rientrano né nella storia dell’animale né nelle informazioni dettagliate sono i seguenti:

1. Paese di provenienza e numero d’identificazione nel Paese di provenienza all’importazione

2. tipo di uscita

3. Paese di destinazione all’esportazione

4. data a partire dalla quale si applica la modifica del tipo di utilizzazione

5. data della notifica

6. risultato della classificazione neutrale della qualità

7. numero BDTA del richiedente.

Questi dati possono essere trasmessi solo se il soggetto a cui si riferiscono i dati ha dato il suo consenso alla trasmissione di tali dati sull’animale conformemente all’articolo 38a. Per il risultato della classificazione neutrale della qualità tale soggetto sarebbe l’azienda di macellazione, mentre per il numero BDTA del richiedente sarebbe l’azienda di macellazione e/o il richiedente.

• Nel caso dei suini, per la storia dell’animale e le informazioni dettagliate non sono presenti dati nella BDTA. La conoscenza del numero d’identificazione non consente pertanto di visualizzare alcun dato.

• Conoscendo il numero d’identificazione (UELN) o il numero di microchip di un equide, chiunque può consultare nella BDTA lo scopo di utilizzo (animale da reddito o da compagnia).

Articolo 39

In relazione ai nuovi articoli 38a e 38b, si adegua il titolo dell’articolo 39. Inoltre al capoverso 1 sono effettuati degli adeguamenti linguistici.

4 Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-715/2020 del 25 novembre 2020