Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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O concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

a. diminuisce l’attrattiva per la fornitura di dati di dubbia natura allo scopo di rettificare la storia dell’animale in modo che possano venir versati contributi per l’eliminazione e pagamenti diretti riferiti all’animale, ciò che corrisponde agli obiettivi primari del controllo del traffico degli animali e della tracciabilità; e

b. le rettifiche di notifiche fatte in prima persona restano possibili, devono però essere comprovate.

D’altro canto, a favore di un adeguamento dell’ordinanza alla prassi, ovvero la persona che effettua la notifica può chiedere la rettifica dei dati trasmessi senza inoltrare un certificato d’accompagnamento, mentre la rettifica di notifiche di uscita da parte di terzi sono possibili solo inoltrando un certificato d’accompagnamento, vi sono i seguenti argomenti:

a. l’intero sistema del controllo del traffico di animali si basa sul principio dell’autodichiarazione; pertanto la persona che effettua la notifica deve semplicemente poter rettificare i propri dati;

b. per la rettifica dei propri dati non si fanno differenze a livello di applicazione tra le notifiche di nascita, di importazione e di esportazione (prova con certificato d’accompagnamento impossibile) e le notifiche di accesso, di uscita e di macellazione (prova con certificato d’accompagnamento non necessaria);

c. sgravio a livello di supporto;

d. nessun inasprimento rispetto alla prassi attuale; un divieto generale di rettifiche a notifiche di terzi potrebbe innescare reazioni difficilmente prevedibili a livello di detentori di animali e delle rispettive organizzazioni.

Si propone di modificare l’OIBDTA allineandola alla prassi attuale, ovvero senza certificato d’accompagnamento per la rettifica dei propri dati e con certificato d’accompagnamento per la rettifica di notifiche di uscita da parte di terzi.

Articolo 33

Del vigente articolo 33 viene mantenuto il capoverso 1 lettera a; le altre disposizioni sono riprese nel nuovo articolo 38b.

Articolo 35

L’articolo 35 è abrogato e sostituito dal nuovo articolo 38a per i seguenti motivi.

• Il capoverso 1 consente la cessione di dati BDTA senza consenso del detentore di animali. Nella

pratica, tuttavia, Identitas AG esige comunque un consenso per trasmettere dati di cui al capoverso 1.

• L’articolo 35 lascia presupporre che Identitas AG metta a disposizione due diversi pacchetti di

dati. Il primo ai sensi del capoverso 1 (dati in virtù delle lett. a-g) e il secondo conformemente al capoverso 2 (altri dati). Ma questo non è il caso nella pratica. Previo consenso del detentore di animali, le organizzazioni ricevono i dati di cui ai capoversi 1 e 2 per ogni specie animale. Dal profilo giuridico la questione è delicata, poiché nell’ambito della legislazione in materia di protezione dei dati possono essere ottenuti solo i dati effettivamente necessari (proporzionalità del trattamento dei dati). Non è chiaro se tutti i dati siano realmente necessari in ogni caso.

• Nell’ambito del capoverso 1, le organizzazioni di allevamento riconosciute gestiscono autonoma-

mente l’elenco dei loro affiliati. All’atto dell’adesione, con l’accettazione degli statuti o del regolamento sul libro genealogico, gli affiliati acconsentono alla condivisione dei dati (p.es.: swissherdbook, Braunvieh Schweiz). Anche se tale condivisione dei dati può essere annullata mediante un’indicazione in tal senso negli statuti sulla pagina Internet della BDTA, la questione è problematica dal profilo giuridico. Nel caso delle altre organizzazioni (cosiddette «organizzazioni di affiliati», come peraltro è designata Identitas AG), invece, il detentore di animali deve inserire personalmente in maniera attiva una spunta nella BDTA a conferma della sua affiliazione dopo aver effettuato l’accesso ad Agate.

• L’articolo 35 si focalizza sulle organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con la-

bel nonché sui servizi di sanità animale. Non c’è tuttavia alcun motivo per limitare la cerchia dei destinatari dei dati, se conformemente alla LPD1 il detentore di animali ha dato il suo consenso specifico alla trasmissione dei dati a un destinatario ben preciso, definendo quindi quali dati vengono trasmessi a quali scopi a quali destinatari. Inoltre in questo contesto vi è palesemente

1 LPD; legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RS 235.1)