Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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O concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali
senz’altro l’interesse da parte dei soggetti coinvolti a poter trasmettere anche ad altri destinatari i dati citati all’articolo 35.
• La disposizione di cui al capoverso 1 lettera d (numeri d’identificazione sulle marche auricolari
che sono state fornite da Identitas AG agli affiliati dell’organizzazione interessata) non viene ripresa nel nuovo articolo 38a. Inizialmente questa era stata introdotta affinché le organizzazioni di allevamento di ovini e caprini potessero stabilire se il numero d’identificazione era plausibile. Da quando le nascite di ovini e caprini devono venir notificate nella BDTA, questa procedura avviene automaticamente nella banca dati. Le organizzazioni di allevamento di ovini e caprini pertanto non necessitano più di queste informazioni.
Articolo 36
In tutta l’ordinanza si utilizza l’espressione «numero d’identificazione» tranne nell’articolo 36, dove figura, come sinonimo, il termine «numero d’identità». Sostituendo «numero d’identità» con «numero d’identificazione» si consolida una terminologia uniforme.
Articolo 38a
Questo articolo sostituisce il vigente articolo 35. Di seguito vengono commentate le rispettive disposizioni.
• La cerchia dei destinatari dei dati non è definita. Di primaria importanza non è il destinatario dei
dati, bensì il consenso giuridicamente valido della persona interessata alla trasmissione di determinati dati a destinatari ben precisi per uno scopo specifico nonché il rispetto della proporzionalità del trattamento dei dati.
• La prassi oltremodo diffusa del consenso derivante dall’approvazione degli statuti di organizza-
zioni di allevamento riconosciute2 non soddisfa più le esigenze attuali in quanto il vincolo tra consenso e affiliazione è problematico dal profilo della protezione dei dati (volontarietà del consenso discutibile, nessuna revoca del consenso senza perdita dello stato di affiliato). Il consenso una tantum deve essere dato in ogni caso attivamente ed esplicitamente dalla persona interessata e deve poter anche essere revocato.
• Il destinatario dei dati deve indicare e motivare in anticipo quali dati intende ricevere e a quale
scopo. Queste informazioni devono essere chiaramente visibili nel consenso alla trasmissione dei dati.
• Il destinatario dei dati definisce la combinazione di dati (pacchetto di dati) a cui è interessato in
base alle sue reali esigenze. Il soggetto a cui si riferiscono i dati può accettare o rifiutare la trasmissione di questa combinazione di dati predefinita. In tal modo si può evitare che i destinatari dei dati che fanno affidamento su dati omogenei, ricevano dai soggetti a cui si riferiscono i dati pacchetti di dati differenti.
• Se in un secondo tempo un destinatario desidera ulteriori dati, deve ottenere un consenso (an-
che) per questi. Ciò può implicare che il soggetto a cui si riferiscono i dati debba confermare nuovamente la condivisione dei dati se il destinatario integra il pacchetto originario con nuovi dati.
• Il soggetto a cui si riferiscono i dati può informarsi in maniera trasparente su quali dati, da quali
destinatari, a quali scopi e in quale periodo (da – a) possono essere ottenuti.
• Il consenso del soggetto a cui si riferiscono i dati alla condivisione con i destinatari è valido fino
alla revoca. Ciò vuol dire che un pacchetto di dati può essere ottenuto senza limitazioni e con le più recenti informazioni fino alla revoca del consenso da parte del soggetto a cui si riferiscono i dati.
• Per la trasmissione dei dati concernenti il detentore di animali è necessario il consenso dell’at-
tuale detentore di animali. Se in un’azienda detentrice di animali cambia il detentore di animali, decadono tutti i consensi del detentore di animali precedente.
• I dati concernenti il detentore di animali sono:
1. nome (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. c),
2. indirizzo (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. c),
3. numero d’identificazione cantonale (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. c),
4. numero di telefono (OIBDTA art. 14 cpv. 1 lett. b),
5. indirizzo e-mail (OIBDTA art. 14 cpv. 1 lett. c),
2 cfr. Spiegazioni all’articolo 35 nell’introduzione dell’OIBDTA