Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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O concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali
Articolo 54
La correzione proposta concerne soltanto il testo francese.
Allegato 2 numero 6
Il numero 6 è stato introdotto nell’ordinanza con la revisione del 2022 e motivato come segue: «L'inserimento di una nuova organizzazione di allevamento, di produttori o di produzione con label oppure di un servizio di sanità animale nella BDTA genera un onere per il gestore della BDTA in termini di adeguamento del software e di attività di comunicazione. Secondo il principio di causalità, per questo onere di 3-4 ore, alla rispettiva organizzazione viene fatturato un importo forfettario di 250 franchi». Il numero 6 rimanda direttamente al vigente articolo 35 viene abrogato e di conseguenza va adeguato. Ora non solo le nuove organizzazioni di allevamento, di produttori o di produzione con label oppure un servizio di sanità animale generano un determinato onere per l’elaborazione dei dati, bensì anche una più ampia cerchia di destinatari dei dati.
11.4 Ripercussioni
11.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
11.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
11.4.3 Economia
Ripercussioni minime. Grazie alla flessibilità della condivisione dei dati, si amplia la cerchia dei potenziali destinatari dei dati, promuovendone il molteplice utilizzo. Con l’introduzione della tassa per la registrazione come destinatario dei dati, i destinatari dei dati devono far fronte a costi supplementari.
Inoltre occorre effettuare adeguamenti tecnici a livello di Identitas AG.
11.4.4 Ambiente
Ripercussioni esigue. Il consumo energetico dei server varia a seconda della prestazione che devono fornire. Se in virtù del nuovo articolo 38a più persone fisiche e giuridiche ottengono dati BDTA, aumenta anche il carico dei server e quindi il consumo energetico (in condizioni altrimenti invariate).
11.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte corrispondono agli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale, in particolare a quelli in relazione all’allegato 11 («Allegato veterinario») nell’ambito dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.
11.6 Entrata in vigore
La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
11.7 Basi legali
L’ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) si basa sugli articoli 7a capoverso 6, 16, 45b capoverso 3, 45f e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) nonché sugli articoli 165gbis, 177 capoverso 1 nonché 185 capoversi 2 e 3 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr).