Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
6.3 Commento ai singoli articoli
6.3.1 Ordinanza sui concimi (OCon)
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
L'oggetto e il campo d'applicazione restano invariati rispetto al diritto vigente (art. 1). Il controllo dei concimi viene unicamente precisato nel capoverso 1, il quale definisce gli ambiti regolamentati dalla presente ordinanza. Si tratta di una precisazione che non figura nella versione del 10 gennaio 2001. Il capoverso 4 corrisponde al capoverso 2 dall'attuale articolo 3. Esso è stato soltanto spostato.
Art. 2 Definizioni
Il capoverso 1 comprende un catalogo di definizioni relative ai vari operatori economici della messa in commercio di concimi e alle caratteristiche dei concimi.
La terminologia utilizzata per il settore dei concimi nel diritto europeo non corrisponde sempre a quella utilizzata in Svizzera. Pertanto al capoverso 2 è presente una tabella con le equivalenze terminologiche tra le due legislazioni.
Capitolo 2 Obblighi degli operatori economici
Art. 3 Obblighi dei fabbricanti
Al capoverso 1 sono definiti i compiti dei fabbricanti responsabili della qualità e della conformità dei concimi che mettono in commercio. In veste di operatori principali del sistema, essi sono i più idonei per stabilire le composizioni dei concimi e le loro proprietà. Hanno quindi l'importante compito di garantire la qualità dei dati forniti nel registro dei prodotti.
Il capoverso 2 fa riferimento alla qualità dei dati registrati nel registro dei prodotti. Tali dati devono essere completi, precisi e accessibili agli enti che ne hanno bisogno. I tenori delle sostanze nutritive, ad esempio, sono fondamentali per calcolare i piani di concimazione e saranno altresì utilizzati per determinare i flussi di sostanze nutritive in Svizzera. Questi dati saranno presi in considerazione in particolare nel quadro dell'applicazione delle iniziative parlamentari volte a registrare i flussi di prodotti fitosanitari e sostanze nutritive.
Art. 4 Obblighi degli importatori
Gran parte dei concimi messi in commercio in Svizzera sono importati dall'UE o, più raramente, da Stati terzi. In base alle loro composizioni o all'origine delle materie prime, i concimi soggetti ad autorizzazione possono presentare un rischio per l'ambiente, la salute dell'uomo e degli animali. Prima di essere importati devono perciò essere autorizzati dall'UFAG onde evitare la distribuzione di concimi a rischio senza valutazione preliminare. Un concime può essere importato soltanto dal titolare dell'autorizzazione (cpv. 1). Gli importatori assumono un ruolo importante nel mercato dei concimi. È quindi necessario definire i loro obblighi. Essi sono responsabili della messa in commercio in Svizzera di concimi conformi alla nuova legislazione (cpv. 2) e della fornitura di dati precisi nel registro dei prodotti (cpv. 3). Per questo motivo, essi possono coinvolgere i fabbricanti per ottenere i dati necessari per il RPC.
Art. 5 Obblighi dei distributori
I distributori di concimi non devono registrare un concime già presente nel registro dei prodotti. Questa procedura implicherebbe un onere amministrativo inutile. La Confederazione dispone già dei dati necessari per definire i bilanci delle sostanze nutritive. Questo vale anche per i concimi soggetti ad