Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)
Lettera c
it-rm osserva che, secondo la legge sulla firma elettronica (FiEle), anche la Confederazione deve essere certificata come emittente di certificati.
Lettera c
La Posta deplora che si consideri l’eventualità di utilizzare strumenti d’identificazione non certificati (e quindi potenzialmente inadeguati) per l’accesso a dati sanitari sensibili e chiede lo stralcio della seconda parte della lettera c. Nella misura in cui le autorità utilizzano strumenti d’identificazione, a questi ultimi devono essere applicati gli stessi requisiti di quelli cui devono rispondere gli strumenti emessi da terzi, in particolare per garantire la parità di trattamento. Dato che occorre in ogni caso evitare una disparità di trattamento, la Posta e Sanela propongono di stralciare il passaggio «ad eccezione delle autorità federali».
Lettera c:
SwS disapprova il fatto che si consideri l’eventualità di utilizzare strumenti d’identificazione non certificati (e quindi potenzialmente inadeguati) per l’accesso a dati sanitari sensibili e respinge la modifica apportata alla lettera c.
4.1.20 Art. 13 cpv. 2
2 Può prevedere procedure di certificazione per singoli elementi dell’infrastruttura informatica necessari alla costituzione di comunità o comunità di riferimento.
SG evidenzia che le componenti centrali di rilevanza sistemica ai sensi dell’articolo 14 saranno gestite dalla Confederazione e non verranno più certificate. Ciò equivale a creare un sistema sbilanciato, con da un lato comunità di riferimento certificate finanziate dai Cantoni e dall’altro archivi di dati dei pazienti centralizzati non certificati. Secondo il Cantone, il sistema deve essere gestito da un’unica organizzazione designata dalla Confederazione e sottoposta al suo controllo. In alternativa, tutti i sistemi coinvolti devono sottostare alla stessa procedura semplificata di verifica della conformità effettuata dalla Confederazione in quanto proprietaria dello schema CIP (schema owner). SG critica inoltre l’assenza di misure per semplificare il processo di certificazione.
VD auspica l’aggiunta di un capoverso per precisare che la certificazione deve essere possibile in tutte le lingue nazionali. Attualmente non vi è alcuna garanzia che le comunità possano effettuare la procedura di certificazione nella propria lingua, un punto che occorre negoziare con l’organismo di certificazione. Il Cantone ritiene che si tratti di una disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dall’articolo 4 Cost.
Anche secondo VS e CARA, non vi è alcuna garanzia che le comunità possano effettuare la procedura di certificazione nella propria lingua. Quest’aspetto deve essere negoziato con l’organismo di certificazione. Si configura pertanto una disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dall’articolo 4 Cost. VS e CARA propongono di inserire un capoverso aggiuntivo (3) del seguente tenore: «Il Consiglio federale provvede affinché la procedura possa svolgersi nelle lingue nazionali».
Secondo BSV AG, le procedure di certificazione dell’infrastruttura tecnica devono essere eseguite sulla base delle pertinenti norme tecniche riconosciute a livello internazionale secondo criteri oggettivamente verificabili nell’ambito di audit. In questo modo, (1) il know-how che gli standard tecnici richiedono può essere utilizzato a vantaggio della digitalizzazione del sistema sanitario svizzero, (2) l’elevato livello dei requisiti di protezione dei dati e di sicurezza delle informazioni può essere soddisfatto in modo trasparente e (3) tutti gli attori coinvolti possono partecipare direttamente. BSV AG propone pertanto di modificare il capoverso 2 come segue:
«Può prevedere procedure di certificazione per singoli elementi dell’infrastruttura informatica necessari alla costituzione di comunità o comunità di riferimento o per l’implementazione tecnica di interfacce per applicazioni sanitarie».