Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 119Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)

4.1.24 Art. 19 cpv. 1−2bis

1 Il Consiglio federale può delegare a organizzazioni e a persone di diritto pubblico o privato i seguenti compiti:

a. la gestione dei servizi di ricerca di dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera a;

b. la gestione del punto nazionale di contatto di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b;

c. la gestione del registro delle opposizioni di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera c;

d. la gestione della banca dati per la memorizzazione di dati sanitari strutturati dei pazienti di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera d;

e. l’informazione di cui all’articolo 15;

f. il coordinamento di cui all’articolo 16.

1bis Il Consiglio federale definisce:

a. gli strumenti di vigilanza;

b. i requisiti relativi alla protezione dei dati che i terzi coinvolti devono soddisfare.

2 I terzi coinvolti possono riscuotere emolumenti dalle comunità e dalle comunità di riferimento per l’acquisizione di dati di riferimento o per la consultazione transfrontaliera di dati mediante procedura di richiamo.

2bis La Confederazione conclude con i terzi coinvolti un mandato di prestazioni. In esso vanno stabiliti in particolare:

a. il tipo, l’entità e l’indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dai terzi;

b. le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità;

c. l’eventuale riscossione di emolumenti.

Capoverso 2bis:

LU rileva che, attraverso il mandato di prestazioni (o una convenzione separata), la Confederazione attribuisce ai fornitori di servizi privati una responsabilità anche in materia di protezione dei dati, nella misura in cui hanno accesso ai dati personali.

Capoverso 1:

Secondo NE, per creare una piattaforma tecnica unica, è necessario riformulare il capoverso 1 come segue:

«1 Il Consiglio federale può delegare a organizzazioni e a persone di diritto pubblico o privato i seguenti compiti:

a. la gestione della piattaforma tecnica unica;

b. la gestione del punto nazionale di contatto di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b;

c. la gestione del registro delle opposizioni di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera c;

d. la gestione della banca dati per la memorizzazione di dati sanitari strutturati dei pazienti di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera d;

e. l’informazione di cui all’articolo 15;

f. il coordinamento di cui all’articolo 16;

g. la gestione di un sistema centralizzato per la gestione della sicurezza (SOC comune)».

Il Cantone chiede lo stralcio del capoverso 2, in quanto le comunità di riferimento devono già sostenere costi elevati.

Capoverso 1:

Secondo VD, la Confederazione deve garantire che le persone incaricate rispettino il diritto alla protezione dei dati personali e, vista in particolare la natura sensibile dei dati, rispettino la sovranità dei dati sul territorio svizzero.

AD Swiss ritiene che l’articolo 19 penalizzi le comunità/comunità di riferimento nazionali. Critica anche il fatto che non vengano indicate l’entità e l’importo degli emolumenti riscossi dai fornitori privati. 119/196