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Consultazione 2023/100: Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti · 9 pagine
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Legge «%ASFF_YYYY_ID»
b. gli affiliati, giusta l’articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati.
3Il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte dell’altro genitore e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l’adozione.
3bisIl diritto alla rendita non può nascere se l’ultimo figlio ha compiuto i 25 anni.
4Si estingue:
a. con il compimento dei 25 anni da parte dell’ultimo figlio che ha conferito il diritto alla rendita;
b. con la riscossione da parte del genitore di una rendita di vecchiaia dell’AVS o, al più tardi, al raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21;
c. con la morte del genitore; o
d. sei mesi dopo la morte del figlio conferente il diritto alla rendita.
5Sussiste, al più tardi fino al raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21, fintanto che il genitore ha diritto ad accrediti per compiti assistenziali in virtù dell’articolo 29septiesper l’assistenza a un figlio ai sensi dei capoversi 1 e 2 e che vive con quest’ultimo.
6Il Consiglio federale disciplina il diritto alla rendita per le donne incinte al momento della morte dell’altro genitore.
7Può emanare disposizioni speciali concernenti il versamento della rendita in virtù dell’articolo 20 LPGA2 qualora il genitore superstite non adempia il suo obbligo di mantenimento nei confronti del figlio.
Art. 24 Rendita transitoria di vedovanza
1Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita transitoria di vedovanza per una durata limitata a due anni se, alla morte del coniuge, non hanno più figli o affiliati di età inferiore ai 25 anni ai sensi dell’articolo 23.
2Le persone divorziate sono equiparate alle vedove o ai vedovi se, alla morte dell’ex coniuge, non avevano più figli conferenti il diritto alla rendita per il genitore superstite e percepivano dall’ex coniuge un contributo di mantenimento secondo l’articolo 125 CC3.
3Il diritto alla rendita transitoria di vedovanza nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge o dell’ex coniuge.
4Si estingue:
2 RS 830.1
3 RS 210