Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/100: Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti · 67 pagine

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tro la Svizzera. A causa dell’estinzione del diritto alla rendita per vedovi dopo il raggiungimento della maggiore età da parte dell’ultimo figlio, secondo la Corte il ricorrente ha subìto una disparità di trattamento contraria alla CEDU, dato che il diritto in questione non si estingue per le vedove nella stessa situazione. Dal passaggio in giudicato della suddetta sentenza, vale a dire l’11 ottobre 2022, la Svizzera ha dovuto conformarvisi e porre rimedio alla violazione constatata. In attesa di adeguare le basi legali in materia, è stato introdotto un regime transitorio per sanare senza indugio la disparità rilevata dalla Corte EDU.

1.6 Alternative esaminate e opzione scelta

Al fine di correggere le disparità di trattamento tra vedove e vedovi, sono state esaminate diverse soluzioni.

1.6.1 Allineamento delle prestazioni per i vedovi a quelle per le vedove

Una delle possibilità per uniformare le prestazioni per superstiti sarebbe quella di adeguare le condizioni di diritto delle rendite per vedovi a quelle delle rendite per vedove. Indipendentemente dall’età del figlio, un vedovo avrebbe così diritto a una rendita non limitata nel tempo. Si tratterebbe in pratica di integrare nella LAVS il regime transitorio attuale per i vedovi, scaturito dalla sentenza della Corte EDU. Sarebbe inoltre necessario estendere il diritto alle prestazioni ai coniugi divorziati e ai vedovi senza figli che 45 anni o più e sono stati sposati per almeno cinque anni.

Questo modello garantirebbe la parità di trattamento e avrebbe il vantaggio di mantenere i diritti acquisiti per le donne e per le persone beneficiarie del regime transitorio. Tuttavia, non terrebbe conto dell’evoluzione della società e delle difficoltà di finanziamento dell’AVS, confrontata alle sfide ineludibili dell’evoluzione demografica. Oggigiorno la concessione di una rendita a vita in seguito alla morte del coniuge non si giustifica più, né per gli uomini né per le donne. In effetti, le conseguenze economiche di una vedovanza risultano perlopiù passeggere e legate al fatto di avere figli a carico. In linea di principio e a lungo termine, la ripresa di un’attività lucrativa dopo il decesso del partner non appare impossibile, in particolare in assenza di oneri legati all’educazione dei figli. La modifica delle condizioni per il diritto alle prestazioni va valutata non soltanto alla luce dell’evoluzione delle realtà sociali, ma anche nell’ottica dell’equilibrio del sistema. Occorre conciliare gli interessi di tutte le parti in causa proponendo misure socialmente e politicamente accettabili e nel contempo finanziariamente sostenibili a lungo termine. Per giunta una soluzione di questo tipo sarebbe poco mirata e potrebbe avere effetti disincentivanti sulla partecipazione al mercato del lavoro.