Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/100: Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti · 67 pagine

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del diritto alla rendita per orfani, la diminuzione della rendita vedovile avrebbe potuto essere controbilanciata dalla ripresa dell’attività lucrativa o da un aumento del grado d’occupazione per far fronte a eventuali ristrettezze economiche.

In fin dei conti, questa soluzione è stata scartata perché continuava a prevedere il versamento della rendita vedovile vita natural durante unicamente per il fatto di avere figli minorenni al momento del decesso del coniuge. L’abbassamento della rendita per il genitore superstite avrebbe per giunta potuto porre problemi se i figli non vivono sotto lo stesso tetto insieme al suddetto genitore. Inoltre, le rendite per orfani consentono già di coprire bene le spese per i figli, ragion per cui non vi è necessità di aumentarle. Aumentare le rendite per orfani a scapito di quelle vedovili non avrebbe dunque permesso di raggiungere gli obiettivi della revisione, vale a dire adeguare le prestazioni sostenendo in particolare le vedove e i vedovi maggiormente esposti al rischio di precarietà finanziaria nel rispetto della parità di trattamento.

1.6.4 Rendita a favore dei superstiti in età avanzata

Allo stato attuale, l’età e la durata del matrimonio costituiscono requisiti importanti ai fini della concessione di una rendita per vedove. In effetti, oggi queste ultime hanno diritto a una rendita al momento del decesso del coniuge in funzione della loro età, indipendentemente dalla presenza di figli. Tale soglia d’età è attualmente fissata a 45 anni. Un ulteriore possibilità sarebbe quella di concedere una prestazione per i superstiti in età avanzata. Alcune persone rimaste vedove pochi anni prima dell’età di pensionamento potrebbero infatti avere difficoltà ad aumentare il proprio grado d’occupazione oppure a iniziare o riprendere un’attività lucrativa per provvedere al proprio sostentamento.

Il sistema che vincola il diritto alle prestazioni all’età del superstite al momento del decesso del coniuge potrebbe essere mantenuto, modificando tuttavia la relativa soglia: il limite di 45 anni, introdotto negli anni Cinquanta del secolo scorso, non è infatti più adeguato considerata l’evoluzione del mercato del lavoro e delle opportunità di reinserimento professionale. La soluzione più idonea sarebbe quella di fissare il limite a 58 anni, età minima a partire dalla quale è possibile riscuotere le prestazioni di vecchiaia del 2° pilastro ed età cui si fa riferimento per le prestazioni transitorie destinate a coloro che hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione. Queste prestazioni transitorie vengono concesse a partire dai 60 anni, ma entrano in linea di conto per le persone che hanno perso il posto di lavoro dopo i 58 anni.

Concretamente, si tratterebbe di versare ai coniugi o agli ex coniugi a cui venivano versati contributi di mantenimento al momento del decesso una rendita vedovile dai 58 anni fino al massimo all’età di riferimento dell’AVS. Con questo modello, la durata del matrimonio non avrebbe più rappresentato un requisito rilevante. Una rendita legata unicamente all’età non appare però adeguata ai bisogni reali, poiché bisogna tenere conto anche della situazione finanziaria e lavorativa della persona interessata e delle risorse a sua disposizione.

Riassumendo, concedere una rendita per superstiti legata unicamente all’età in assenza di figli a carico appare una misura poco mirata che non risponde a un bisogno reale. È molto meglio concentrare il sostegno sulle persone che ne hanno effettivamente bisogno per evitare che a una certa età queste finiscano in una situazione di