Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/100: Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti · 67 pagine

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1.6.2 Allineamento delle prestazioni per le vedove a quelle per i vedovi

Una seconda opzione sarebbe quella di rendere uniformemente più restrittivi i requisiti per la concessione di una rendita per superstiti, vale a dire adeguare le condizioni di diritto per le vedove a quelle per i vedovi. Con questa soluzione, riceverebbero una rendita soltanto i vedovi e le vedove con figli minorenni fino al raggiungimento della maggiore età dell’ultimo figlio. Questo modello sarebbe sicuramente compatibile con la situazione finanziaria dell’AVS, ma risulterebbe eccessivamente restrittivo per le donne che non esercitano alcuna attività lucrativa o lavorano a tempo parziale.

Va altresì preso in considerazione il fatto che oltre il 95 per cento delle beneficiarie di una rendita per vedove non ha attualmente figli a carico e dunque non avrebbe più diritto a tale prestazione. Per le famiglie con figli, una protezione in caso di decesso soltanto fino al compimento dei 18 anni di questi ultimi non è sufficiente per via degli oneri legati alla formazione professionale: l’obbligo di mantenimento e di assistenza dei genitori nei confronti dei figli non si estingue infatti con la loro maggiore età. Se è vero che le rendite per orfani dell’AVS e gli assegni di formazione sono versati fino al compimento dei 25 anni dei figli aventi o conferenti diritto, d’altro canto le suddette rendite, da sole, non garantiscono il sostentamento, dato che la morte di un genitore comporta una diminuzione a volte drastica delle entrate familiari. Sebbene un aumento del grado d’occupazione sia all’occorrenza ragionevolmente esigibile vista l’età dei figli, in molti casi ciò potrebbe non bastare a compensare in misura sufficiente il calo degli introiti. Tale soluzione pertanto non terrebbe sufficientemente conto del bisogno di sostegno e delle disparità tuttora esistenti tra uomini e donne sul mercato del lavoro.

Essa potrebbe comportare serie difficoltà economiche per alcune categorie di superstiti, e in particolare per le vedove, e un rischio di un trasferimento dei costi a carico dei Cantoni (aiuto sociale).

Nel quadro dell’11arevisione dell’AVS, respinta in votazione popolare il 16 maggio 2004, una tale misura era stata proposta, ma poi giudicata troppo penalizzante per le donne. Da allora, la situazione professionale delle donne è sì migliorata, con una loro migliore integrazione nel mercato del lavoro, ma non in misura tale da giustificare un simile livellamento delle prestazioni a scapito delle donne.

1.6.3 Modello incentrato sulle rendite per orfani

Nel quadro del progetto di riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, il Consiglio federale aveva anche proposto di modificare l’ammontare della rendita, da versare unicamente ai superstiti con figli minorenni al momento del decesso del coniuge. Questa soluzione prevedeva di versare la rendita vita natural durante. Essa avrebbe inoltre tenuto conto della diminuzione della capacità di guadagno dovuta allo svolgimento di compiti familiari in caso di vedovanza. L’ammontare della rendita vedovile sarebbe stato ridotto dall’80 al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente, e nel contempo la rendita per orfani sarebbe stata aumentata dal 40 al 50 per cento della rendita di vecchiaia.

Tale modifica avrebbe garantito un sostegno appropriato alle economie domestiche con più figli. In effetti, la riduzione della rendita vedovile sarebbe stata integralmente compensata dall’incremento di quella per orfani a partire da due figli. All’estinzione