Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/100: Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti · 67 pagine

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Attualmente le vedove hanno diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge, hanno figli, a prescindere dall’età di questi ultimi. I vedovi vi hanno invece diritto soltanto se e fintantoché hanno figli di età inferiore ai 18 anni. Anche le vedove senza figli hanno diritto a una rendita; in tal caso, le condizioni sono che, alla morte del coniuge, abbiano 45 anni o più e siano state sposate per almeno cinque anni. Per quanto concerne le vedove, il diritto alla rendita è generalmente acquisito per tutta la vita, mentre per i vedovi si estingue al compimento dei 18 anni dell’ultimo figlio. Sono inoltre previste disposizioni particolari per le persone divorziate, il cui diritto alla rendita può derivare dalla loro età e dalla durata del matrimonio (risultante dalla somma degli anni anche di eventuali matrimoni precedenti) o dalla presenza di figli. Non è invece riconosciuto alcun diritto alle persone non sposate con figli a carico in caso di morte dell’altro genitore. Di conseguenza, i conviventi e le persone con figli nati al di fuori del matrimonio non possono esercitare il diritto a una rendita per superstiti.

Già in occasione dell’introduzione della rendita per vedovi, nel 1997, e con i tentativi di riforme successive, il Consiglio federale aveva riconosciuto la necessità di modificare il regime delle rendite per superstiti27, non solo per garantire la parità di trattamento tra donne e uomini, ma anche per adeguare le disposizioni alle realtà sociali attuali. Sono mutate in particolare la situazione delle donne sul mercato del lavoro e la ripartizione dei ruoli in seno alla famiglia e nella vita professionale. I vari progetti di riforma dell’AVS miravano ad adeguare le prestazioni per superstiti dell’AVS, garantendo nel contempo una protezione delle persone con figli a carico. Sono infatti sempre più numerose le donne che esercitano un’attività lucrativa e rare quelle che si dedicano esclusivamente ai compiti domestici o all’educazione dei figli. Questa evoluzione è però controbilanciata dalle disparità esistenti a livello salariale e dall’esercizio di attività a tempo parziale, che interessano ancora prevalentemente le donne.

Il versamento di una rendita per superstiti per tutta la vita in seguito alla morte del coniuge non è più giustificato; il relativo diritto va dunque limitato nel tempo e adeguato in modo da essere specificamente destinato alle persone con obblighi di mantenimento nei confronti di figli. Il diritto alla rendita sarà quindi legato al periodo di educazione e assistenza dei figli, in modo che i genitori superstiti ricevano una rendita soltanto se sono tenuti a sostenere finanziariamente uno o più figli. Tale obbligo può sussistere fino al compimento dei 25 anni dei figli, età che corrisponde a quella dell’estinzione del diritto alle rendite per i figli, alle rendite per orfani e agli assegni versati da diverse assicurazioni sociali28. Prevedendo la concessione di una rendita per un periodo più breve non si terrebbe debitamente conto dell’obbligo di mantenimento dei genitori, che in generale dura fino alla fine della prima formazione o al compimento dei 25 anni. Di fatto, anche dopo aver concluso una formazione professionale, spesso i giovani adulti restano a carico dei genitori finché non trovano il loro primo impiego. Far dipendere il diritto alla rendita dalla durata della formazione del figlio potrebbe creare effetti soglia importanti. Non è infatti raro che una formazione venga interrotta e che intercorra un determinato lasso di tempo prima dell’inizio di un’altra formazione o di un tirocinio. La rendita deve garantire al genitore superstite una certa stabilità finanziaria e non deve quindi essere influenzata dal comportamento talvolta imprevedibile dei figli nell’ambito della formazione. Il diritto alla rendita va inoltre riconosciuto più a lungo, oltre i 25 anni dell’ultimo figlio, se il genitore assiste un

27 FF 2000 1651, in particolare 1774; 2015 1, in particolare 90

28 Art. 22ter cpv. 1 e 25 cpv. 5 LAVS; art. 3 cpv. 1 LAFam.