Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/100: Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti · 67 pagine

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cessione di una rendita per il genitore superstite nei casi in cui il genitore biologico non ha di fatto alcun legame con il figlio.

Figli conferenti il diritto agli accrediti per compiti assistenziali

Nei casi in cui i genitori che devono assistere regolarmente un figlio con disabilità è giustificato continuare a versare la rendita per il genitore superstite anche dopo il compimento dei 25 anni del figlio in questione, a determinate condizioni. Il criterio dell’assistenza può essere facilmente definito in base al diritto agli accrediti per compiti assistenziali dell’AVS. Queste prestazioni sono concesse agli assicurati che si occupano di parenti stretti, purché vivano nella stessa economia domestica o possano raggiungere facilmente la persona assistita. Il diritto agli accrediti per compiti assistenziali presuppone la percezione di un assegno per grandi invalidi dell’AI, dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare da parte della persona assistita.

Se il genitore superstite che si prende cura del figlio di oltre 25 anni adempie le condizioni per il diritto agli accrediti per compiti assistenziali, gli sarà riconosciuto il diritto alla rendita per il genitore superstite fintantoché le adempirà e vivrà con il figlio in questione. Questa misura era già stata proposta nel messaggio sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 202033.

3.1.1.2 Estinzione del diritto

Il diritto alla rendita per il genitore superstite si estinguerà al compimento dei 25 anni dell’ultimo figlio che ha conferito il diritto alla rendita e, nel caso di un figlio conferente il diritto agli accrediti per compiti assistenziali, al momento in cui le condizioni per quest’ultimo non saranno più adempiute. Essendo legato al periodo educativo e assistenziale, il diritto alla rendita non si estinguerà invece in caso di nuovo matrimonio del genitore. Il diritto si estinguerà inoltre in caso di morte del genitore avente diritto o del figlio conferente il diritto alla rendita per il genitore superstite.

Si estinguerà infine in tutti i casi al più tardi al raggiungimento dell’età di riferimento dell’AVS (65 anni) o al momento della riscossione anticipata della totalità o di una parte della rendita di vecchiaia dell’AVS.

3.1.2 Rendita transitoria di vedovanza

- Una rendita transitoria di vedovanza di due anni sarà concessa alle vedove e ai vedovi senza più figli a carico.

- La rendita transitoria di vedovanza sarà concessa alle persone sposate e a quelle divorziate che al momento della morte dell’ex coniuge percepivano da quest’ultimo un contributo di mantenimento secondo il diritto del divorzio.

33 Messaggio del 19 novembre 2014 sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 (14.088); FF 2015 1, in particolare 92.