Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/100: Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti · 67 pagine

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3.1.2.1 Necessità della prestazione

La vedovanza comporta spesso una diminuzione del reddito per le persone che costituiscono una comunità economica. Le prestazioni delle assicurazioni sociali in caso di decesso devono permettere di compensare questa perdita di reddito. È stato constatato che la vedovanza ha in generale un impatto economico molto negativo sui redditi delle economie domestiche, ma di breve durata: nel medio periodo, a seconda dell’età, la situazione finanziaria può migliorare34. Il Consiglio federale propone dunque di prevedere una prestazione transitoria per le persone senza più figli a carico (ovvero che hanno più di 25 anni al momento del decesso del coniuge) invece di una prestazione a vita come nel diritto vigente. Le persone senza figli non avranno dunque diritto a questa prestazione. Un periodo educativo implica infatti la necessità di adeguare il proprio modo di vita per conciliare la prosecuzione di un’attività lucrativa e la vita familiare. Se i figli hanno concluso la propria formazione, ci si può dunque attendere che il vedovo o la vedova, a seconda della sua età, sia in grado di provvedere al proprio sostentamento o adegui il suo tenore di vita dopo un determinato periodo di tempo successivo al decesso.

La rendita sarà concessa esclusivamente alle persone sposate, che hanno obblighi di mantenimento reciproci, o alle persone divorziate in caso di obbligo di mantenimento dell’ex coniuge deceduto. Questa prestazione si basa fondamentalmente sull’obbligo legale di mantenimento dei coniugi durante il matrimonio. L’obbligo di mantenimento deriva dal mantenimento della famiglia ai sensi dell’articolo 163 CC o dal contributo di mantenimento dopo il divorzio, stabilito nella sentenza di divorzio secondo l’articolo 125 CC. Il diritto alla rendita transitoria di vedovanza non dipenderà dalla durata del matrimonio o dall’età del superstite. I concubini non vi avranno diritto, dato che non hanno alcun obbligo legale di mantenimento reciproco ai sensi del CC. La prestazione sarà inoltre riservata alle persone che hanno avuto figli, poiché sono state costrette ad adattare la propria organizzazione professionale per conciliare famiglia e lavoro.

Una rendita di durata limitata a due anni sarà concessa dal momento della morte del coniuge o ex coniuge per compensare temporaneamente le ripercussioni della vedovanza e dare alla persona vedova il tempo di adattarsi alla nuova situazione. Questa prestazione transitoria consentirà di sostenere il superstite in questa fase, facendo sì che possa per esempio adattare i propri redditi e uscite, aumentare il proprio grado d’occupazione o cambiare abitazione.

3.1.2.2 Aventi diritto

Avranno diritto alla prestazione le persone sposate che hanno figli di età superiore ai 25 anni al momento della morte del coniuge.

Il diritto alla rendita transitoria di vedovanza sarà riconosciuto anche alle persone divorziate con figli di età superiore ai 25 anni, a condizione che l’ex coniuge fosse tenuto a versare un contributo di mantenimento stabilito nella sentenza di divorzio (art. 125 CC).

34 Gabriel et. al. 2022, pag. 112.