Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/100: Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti · 67 pagine
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3.1.2.3 Estinzione del diritto
Il diritto alla rendita transitoria di vedovanza si estinguerà due anni dopo la morte del coniuge o dell’ex coniuge o a partire dalla morte del beneficiario. Non si estinguerà in caso di nuovo matrimonio.
3.1.3 Copertura dei casi di rigore tramite le PC
- Alle persone che al momento della morte del coniuge o dell’ex coniuge hanno 58 anni o più e non hanno più figli a carico sarà garantita una copertura tramite le PC, se la morte dell’altro genitore comporterà una situazione di precarietà.
- Alle persone sposate e a quelle divorziate che percepivano dall’ex coniuge un contributo di mantenimento secondo il diritto del divorzio sarà garantita una copertura tramite le PC.
3.1.3.1 Mantenimento di una protezione in caso di precarietà del superstite anziano in seguito alla morte del coniuge o dell’ex coniuge
Se non saranno prese misure mirate per le persone di una certa età che diventano vedove, si rischia di creare situazioni di precarietà. Poiché non saranno più versate rendite vitalizie, occorre introdurre prestazioni specifiche per le persone diventate vedove a una certa età, che potrebbero trovare difficoltà nell’aumentare il grado d’occupazione o nel (ri)avviare un’attività lucrativa per provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Per evitare casi di rigore, si prevede di sostenere in particolare i superstiti prossimi all’età di riferimento dell’AVS che non hanno più figli a carico.
La questione principale riguarda la determinazione del limite di età a partire dal quale potrebbero venirsi a creare tali situazioni di rigore. Attualmente le vedove che hanno 45 anni e più e sono state sposate per almeno cinque anni hanno diritto a una rendita vitalizia. Poiché a 45 anni le possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro o di aumento del grado d’occupazione sono ancora elevate, questo limite d’età non è più adeguato. Appare dunque più opportuna un’età di 58 anni, che corrisponde all’età minima a partire dalla quale è possibile riscuotere le prestazioni di vecchiaia del 2° pilastro e a quella presa come riferimento per le prestazioni transitorie, che sono accordate alle persone che hanno raggiunto i 60 anni e hanno perso il posto di lavoro a partire dai 58 anni.
Questa protezione non si basa esclusivamente sul criterio dell’età del superstite al momento della morte del coniuge o ex coniuge. In effetti, gran parte dei superstiti anziani è già attiva sul mercato del lavoro e la vedovanza non è sempre sinonimo di difficoltà d’integrazione nel mercato del lavoro. È dunque opportuno prevedere una protezione mirata per le persone che si ritrovano in una situazione di bisogno in seguito a un decesso. Tuttavia, l’AVS non è l’assicurazione adatta per contemplare prestazioni legate al bisogno individuale. Per questo motivo si propone una copertura tramite le PC, che permetterebbe di garantire una protezione mirata alle persone che si ritrovano in una situazione di bisogno in seguito alla perdita di un sostegno economico.