Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/100: Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti · 67 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 58Fedlex · Rapporto esplicativo

membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale (principio dell’assimilazione di fatti o avvenimenti).

Se una prestazione dipende dal diritto del figlio a un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione invalidità svizzera e dal diritto ad accrediti per compiti assistenziali del genitore vedovo che se ne occupa, queste condizioni sono adempiute anche quando sussiste il diritto a prestazioni equivalenti di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS (principio dell’assimilazione di fatti o avvenimenti).

Il progetto non mette in questione questi principi.

Compatibilità con le convenzioni concluse con Stati al di fuori dell’UE/AELS

Nelle relazioni con gli Stati al di fuori dell’UE e dell’AELS con i quali la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, le prestazioni per superstiti devono essere versate anche quando il beneficiario non è domiciliato in Svizzera. Le convenzioni di sicurezza sociale concluse con questi Paesi non prevedono alcuna restrizione in merito.

Conclusione

Il presente progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

6.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale. Le modifiche della LAVS saranno dunque effettuate secondo la procedura legislativa ordinaria.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera (maggioranza qualificata), al fine di limitare le spese della Confederazione.

Il progetto non prevede né crediti d’impegno né limiti di spesa suscettibili di comportare nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. Non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).