Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/100: Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti · 67 pagine
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coordinamento è previsto dal regolamento (CE) n. 883/200477 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e dal regolamento (CE) n. 987/200978 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. I due regolamenti hanno unicamente lo scopo di coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale, fondandosi sui principi di coordinamento internazionali, in particolare sulla parità di trattamento tra i cittadini nazionali e quelli degli altri Stati contraenti, sul mantenimento dei diritti acquisiti e sul pagamento delle prestazioni su tutto il territorio dell’UE. Per contro, il diritto dell’Unione europea non prevede un’armonizzazione dei regimi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono definire autonomamente la struttura, il campo d’applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei propri sistemi di sicurezza sociale, tenendo conto dei principi di coordinamento previsti dal diritto dell’UE.
Dal 1° giugno 2002, data dell’entrata in vigore dell’Accordo del 21 giugno 199979 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone; ALC), la Svizzera partecipa al sistema di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale predisposto dall’UE (v. cap. 2). Nel suo ambito applica i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 (cfr. allegato II dell’ALC, Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale). Lo stesso vale nelle relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati dell’AELS nel quadro della Convenzione del 4 gennaio 196080 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS; cfr. allegato K appendice 2 della medesima).
6.2.5 Conclusioni concernenti la compatibilità del progetto con il diritto internazionale
Compatibilità con gli strumenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro e del Consiglio d’Europa
La Convenzione n. 128 dell’Organizzazione internazionale del lavoro e il Codice europeo di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa definiscono l’evento coperto (rispettivamente all’art. 21 par. 1 e all’art. 60 par. 1) come la perdita dei mezzi d’esistenza subita dalla vedova o dai figli a cagione della morte del sostegno di famiglia.
77Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1), nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato II dell’ALC o nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella
RS (RS 0.831.109.268.1).
78Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre
2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1), nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato II dell’ALC o nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS