Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/100: Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti · 67 pagine
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dovanza limitando il diritto alla rendita a due anni in assenza di figli di meno di 25 anni, così come attraverso altri meccanismi di compensazione. Tra questi vi è la possibilità per i genitori superstiti (uomini e donne), sposati o divorziati con figli di 25 anni e più, di ricevere PC se corrono un rischio di precarietà a causa della vedovanza e hanno almeno 58 anni al momento del decesso dell’altro genitore (regolamentazione dei casi di rigore). Grazie a queste misure la riforma consente di offrire un sostegno mirato nei casi di rigore.
L’evoluzione della concezione dei ruoli e delle forme familiari tenderà a modificare la ripartizione tra i sessi del lavoro remunerato e dei compiti di accudimento e assistenza non remunerati. In caso di decesso del partner, un certo numero di padri che oggi non hanno diritto a una rendita per superstiti ne riceverà una durante la fase di accudimento e formazione dei figli e avrà così la possibilità di assumere compiti familiari durante questo periodo in qualità di vedovo. Viceversa, grazie alla loro crescente partecipazione al mercato del lavoro le madri saranno sempre più in grado di rinunciare a una rendita vedovile vitalizia senza subire gravi ripercussioni finanziarie.
Per principio, soltanto le madri e i padri con figli di meno di 25 anni riceveranno una rendita per il genitore superstite dell’AVS, poiché fanno parte del gruppo delle persone che hanno maggiormente bisogno di un sostegno finanziario dopo il decesso del partner. Sono inoltre previste misure mirate per i casi di rigore. In sintesi, la riforma modernizza l’assicurazione per i superstiti in modo da tenere maggiormente conto dell’evoluzione della società, garantendo al contempo una protezione finanziaria mirata al gruppo delle persone più bisognose di un sostegno.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il progetto si fonda sulle disposizioni costituzionali che disciplinano la competenza della Confederazione di legiferare nell’ambito delle assicurazioni sociali (art. 112 della Costituzione federale [Cost.] per l’AVS/AI, art. 112a Cost. per le PC, art. 117 Cost. per l’assicurazione contro gli infortuni).
L’articolo 112a Cost. è interpretato alla luce della prassi adottata dal legislatore nell’ambito della 10arevisione della LAVS71. Allora il legislatore aveva ritenuto che in determinati casi il carattere accessorio delle PC potesse essere abbandonato, ragion per cui esse avrebbero potuto essere versate anche nei casi in cui non vi fosse il diritto a una rendita dell’AVS o dell’AI (cfr. messaggio concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni [NPC]72).
71 FF 1990 II 1, in particolare 37
72 FF 2002 2065, in particolare 2236