Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/100: Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti · 67 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 57Fedlex · Rapporto esplicativo
Questi due atti normativi definiscono la vedova come una donna che era a carico del coniuge al momento del decesso di costui (art. 1 lett. g). Risalenti a vari decenni addietro, non prevedono prestazioni per i vedovi, ma vanno letti e interpretati tenendo conto dell’evoluzione della società e della legislazione e della necessità di accordare prestazioni anche ai vedovi.
I due strumenti lasciano un certo margine di manovra agli Stati contraenti, autorizzandoli a stabilire condizioni per il diritto alla rendita. Il Codice europeo di sicurezza sociale precisa che, nel caso della vedova, il diritto alla prestazione può essere subordinato alla presunzione, in conformità della legge nazionale, che essa sia incapace di provvedere ai propri bisogni (art. 60 par. 1). Dal canto suo, la Convenzione n. 128 stabilisce che il diritto di una vedova a prestazioni per superstiti può essere subordinato alla condizione che essa abbia raggiunto un’età prescritta, ma anche che non può essere chiesta alcuna condizione d’età se la vedova ha un figlio del defunto a suo carico (art. 21 par. 2 e 3 lett. b). Poiché si può presumere che le vedove senza figli a carico e quindi, per estensione, i coniugi superstiti senza figli a carico, siano in grado di provvedere al proprio sostentamento, il fatto di non prevedere il diritto a una rendita per superstiti per questa categoria di persone è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Il presente progetto, che vincola le rendite per il genitore superstite al periodo di educazione dei figli, è pertanto compatibile con i due atti normativi summenzionati. Saranno inoltre previste disposizioni transitorie adeguate per preservare la protezione sociale dei genitori superstiti anziani, grazie alle quali questi potranno beneficiare di PC se verranno a trovarsi in una situazione di precarietà finanziaria. Infine, alle vedove e ai vedovi senza più figli a carico sarà accordata una rendita transitoria di vedovanza di due anni. Per quanto concerne la soppressione della rendita per il genitore superstite al compimento del 25° anno d’età del figlio più giovane, anche questo limite d’età è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera, tenuto conto della definizione di «figlio» dei due strumenti (rispettivamente all’art. 1 lett. h e all’art. 1 par. 1 lett. h). Oltretutto questa età corrisponde a quella in cui i figli non sono più «a carico» secondo il diritto civile svizzero.
Il presente progetto permette di sanare definitivamente la violazione della Convezione CEDU constatata dalla Corte EDU nella sua sentenza definitiva dell’11 ottobre 2022 nella causa Beeler contro la Svizzera (v. n. 1.3).
Per quanto riguarda l’assicurazione contro gli infortuni, la modifica proposta, che allinea le condizioni applicabili ai vedovi a quelle previste per le vedove, è compatibile con le parti VI della Convenzione n. 102 e del Codice europeo di sicurezza sociale.
Compatibilità con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone
Le rendite per superstiti rientrano nel campo d’applicazione materiale del regolamento (CE) n. 883/2004. Questo regolamento, applicabile nelle relazioni della Svizzera con l’UE e l’AELS, stabilisce che le prestazioni devono essere versate senza riduzioni anche quando il domicilio è stabilito in un altro Stato membro (principio dell’esportazione delle prestazioni).
Per quanto concerne il diritto alla rendita per il genitore superstite legata al periodo di educazione e assistenza del figlio dopo i 25 anni, il regolamento (CE) n. 883/2004 prescrive che se in virtù della legislazione dello Stato membro competente sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, lo Stato membro competente deve tenere conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato