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Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 7 pagine

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mente persistente la cui interazione con diverse barriere impedisce la sua piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

6Per accomodamenti ragionevoli s’intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongono un onere sproporzionato.

Art. 3 lett. g

La presente legge si applica:

g. ai rapporti di lavoro secondo il Codice delle obbligazioni (CO)3 o il diritto pubblico federale, cantonale o comunale.

Art. 5 cpv. 1 e 1bis

1La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti per impedire, ridurre o eli- minare gli svantaggi; tengono conto della diversità delle disabilità e delle esigenze particolari delle donne con disabilità.

1bisCoinvolgono in maniera appropriata le persone con disabilità nell’elaborazione dei provvedimenti.

Art. 6

1I privati che forniscono prestazioni al pubblico non devono discriminare né diretta- mente né indirettamente una persona con disabilità per la sua disabilità.

2Adottano gli accomodamenti ragionevoli per impedire, ridurre o eliminare gli svan- taggi nei confronti delle persone con disabilità.

3Le prestazioni che offrono in forma digitale devono essere conformi alle norme in- ternazionali e nazionali di accessibilità per le persone con disabilità. Il Consiglio fe- derale emana le necessarie prescrizioni tecniche. Può dichiarare obbligatorie le norme tecniche fissate dalle organizzazioni private.

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 6a Rapporti di lavoro

1I lavoratori con disabilità non devono essere discriminati né direttamente né indiret- tamente per la loro disabilità, in particolare in occasione dell’assunzione di personale, nelle condizioni d’impiego e di lavoro, nella retribuzione, nella formazione e nella formazione continua, nella promozione e nella disdetta del rapporto di lavoro.

2I datori di lavoro adottano gli accomodamenti ragionevoli per impedire, ridurre e eliminare gli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità.

Art. 8 cpv. 3 e 4

3Chi è discriminato ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 può chiedere al giudice di:

a. proibire una discriminazione imminente;

b. far cessare una discriminazione attuale;

3 RS 220