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Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 7 pagine
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c. accertare una discriminazione che continua a produrre effetti molesti;
d. ingiungere al fornitore di prestazioni il versamento di un’indennità.
4Chi è discriminato a causa della sua disabilità perché un fornitore di prestazioni si rifiuta di adottare gli accomodamenti ragionevoli ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 può chiedere al giudice di ordinarne l’adozione o che gli sia versata un’indennità sta- bilita dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze.
Art. 8a Diritti soggettivi in materia di rapporti di lavoro
1Chi è discriminato ai sensi dell’articolo 6a capoverso 1 può chiedere al giudice o all’autorità amministrativa di:
a. proibire una discriminazione imminente;
b. far cessare una discriminazione attuale;
c. accertare una discriminazione che continua a produrre effetti molesti;
d. ingiungere al datore di lavoro il versamento di un’indennità.
2Se la discriminazione consiste nel rifiuto di un’assunzione o nella disdetta di un rap- porto di lavoro retto dal CO, la persona lesa può pretendere soltanto il versamento di un’indennità da parte del datore di lavoro. L’indennità è stabilita tenendo conto di tutte le circostanze ed è calcolata in base al salario presumibile o effettivo.
3In caso di disdetta discriminatoria del rapporto di lavoro si applica l’arti- colo 336a°CO. Sono fatte salve le pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale, nonché le pretese contrattuali più estese.
4Chi è discriminato a causa della sua disabilità perché il datore di lavoro si rifiuta di adottare gli accomodamenti ragionevoli ai sensi dell’articolo 6a capoverso 2 può chie- dere al giudice o all’autorità amministrativa di ordinarne l’adozione o che gli sia ver- sata un’indennità stabilita dal giudice o dall’autorità amministrativa, tenuto conto di tutte le circostanze.
Art. 9 cpv. 1, 2 e 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. a
1Le associazioni e le altre organizzazioni autorizzate dagli statuti a difendere gli in- teressi delle persone con disabilità possono proporre azione in proprio nome per le- sione della personalità.
2Il Consiglio federale designa le associazioni e le altre organizzazioni autorizzate a ricorrere.
3Il diritto di ricorso comprende:
a. la facoltà di agire davanti alle istanze della giurisdizione civile per promuo- vere azioni e far valere le pretese previste agli articoli 8 e 8a; le richieste di versamento di un’indennità sono possibili soltanto sulla base del Codice di procedura civile4;
4 RS 220